Riforma in appello dell’annullamento e improcedibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Calabria n. 645 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riforma in appello della sentenza di annullamento, con conseguente riviviscenza dei provvedimenti impugnati, determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso per ottemperanza, che va dichiarato improcedibile. La residua domanda di annullamento proposta nel medesimo giudizio, qualora il ricorrente vi rinunci, è dichiarata estinta ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. d), e 84 cod. proc. amm.. La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per effetto del giudizio di appello preclude ogni valutazione di ottemperanza, non essendo più configurabile l’obbligo di conformazione dell’amministrazione al giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima destinata a cantiere navale, aveva ottenuto dal TAR Calabria l’annullamento del decreto con cui l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto aveva revocato la concessione, dell’ingiunzione di sgombero e del parere negativo del Comune al trasferimento in altro sito.
Dopo la pubblicazione della sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato amministrativo, chiedendo contestualmente l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità del provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di rilocalizzazione e della determinazione dirigenziale che aveva indetto una procedura a evidenza pubblica per assegnare l’area. La questione arriva al Collegio dopo la riforma della sentenza in sede di appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza n. 172/2024, con cui il medesimo Tribunale aveva annullato gli atti dell’Autorità portuale e del Comune. Su tale pronuncia si fondava la domanda di ottemperanza, unitamente all’impugnazione dei successivi provvedimenti comunali.
Nelle more del giudizio interviene la sentenza del Cons. Stato n. 2500 del 26.03.2025, che, in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile il secondo ricorso per motivi aggiunti. Per effetto di tale pronuncia si determina la riviviscenza del decreto di revoca e dei conseguenti provvedimenti comunali.
Il venir meno della sentenza posta a fondamento dell’azione di ottemperanza priva la relativa domanda del suo presupposto. La riforma in appello elimina il titolo esecutivo, con la conseguenza che l’obbligo di conformazione dell’amministrazione non è più configurabile e l’interesse alla decisione viene meno.
La ricorrente, preso atto della pronuncia del Consiglio di Stato e della propria partecipazione alla nuova procedura di assegnazione dell’area, ha dichiarato di non avere più interesse all’esecuzione e di rinunciare alle residue domande, chiedendo la compensazione delle spese.
Il Collegio dichiara, pertanto, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’ottemperanza e estinto quanto alla domanda di annullamento, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. d), e 84 cod. proc. amm., compensando integralmente le spese di lite.
Nota della Redazione
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