Il mancato riesame di misure alternative viola l’obbligo di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3610 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 21-septies, primo comma, della legge n. 241/1990, la deliberazione con cui l’autorità amministrativa, destinataria di un giudicato di ottemperanza, chiude il procedimento esecutivo limitandosi a riproporre la misura già ritenuta in contrasto con il diritto europeo, senza verificare la praticabilità di misure alternative. L’obbligo di ottemperanza impone all’amministrazione di compiere ogni sforzo esigibile, secondo buona fede, per individuare soluzioni compatibili con il quadro normativo, potendo arrestarsi solo ove tutte le opzioni ragionevoli si rivelino di impossibile attuazione. È inammissibile il ricorso incidentale avverso un atto endoprocedimentale che si limiti a ipotizzare una misura, non ancora tradotta in provvedimento lesivo.
Il Fatto
Con la sentenza n. 440 del 2020, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6096 del 2022, era stata accertata l’illegittimità degli atti con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aveva disciplinato le tariffe del servizio di trasporto del gas per il periodo 2018-2019, omettendo le misure agevolative per i soggetti alto consumanti previste dall’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 83/2012. In sede di ottemperanza, il TAR aveva precisato che l’Autorità avrebbe dovuto ricercare soluzioni compatibili con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Dopo un primo tentativo interrotto, ARERA aveva riavviato il procedimento con la delibera n. 156/2024, riproponendo la misura dello sconto tariffario finanziato tramite un corrispettivo negativo; all’esito del parere negativo della Commissione europea, con la delibera n. 400/2025 l’Autorità aveva nuovamente chiuso il procedimento senza adottare alcuna misura. La società ricorrente ha proposto azione di ottemperanza e, in subordine, domanda risarcitoria; un altro operatore è intervenuto con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la delibera n. 400/2025 in contrasto con il giudicato. La sentenza n. 649 del 2024 non aveva imposto ad ARERA un mero obbligo di comunicazione alla Commissione europea, né l’aveva autorizzata ad arrestarsi automaticamente a fronte di un parere negativo. Il dictum esigeva invece che l’Autorità, ricevuto l’esito negativo sulla misura ipotizzata, valutasse la possibilità di adottare soluzioni alternative o chiarisse le ragioni della loro impraticabilità. Tale verifica è mancata, sicché la delibera è stata dichiarata nulla per violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Il Tribunale ha ribadito il principio per cui l’obbligo di ottemperanza va adempiuto compiendo ogni sforzo esigibile secondo buona fede; l’arresto del procedimento può giustificarsi solo quando tutte le misure ragionevolmente ipotizzabili risultino di impossibile attuazione. Ha quindi ordinato ad ARERA di riavviare il procedimento e di assegnare alla ricorrente un termine per formulare proposte concrete, fermo restando il potere di assumere una decisione finale motivata e difforme. Non è stato ritenuto necessario né un termine perentorio di conclusione, attesa l’eventuale necessità di un nuovo iter dinanzi alla Commissione, né la nomina di un commissario ad acta.
L’accoglimento dell’azione di ottemperanza ha determinato l’improcedibilità dell’azione di annullamento, secondo il principio dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2013. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, poiché diretto contro la delibera n. 156/2024, atto di natura endoprocedimentale che ha solo ipotizzato la misura senza disporne l’applicazione, e contro la delibera n. 400/2025, che nulla ha statuito sull’ambito soggettivo del beneficio; l’atto, non essendo lesivo, non era impugnabile. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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