Ottemperanza per mancata erogazione della Carta Docente: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2918 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza la mancata esecuzione, nel termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, di una sentenza passata in giudicato che condanni l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, quando l’amministrazione non dimostri di aver dato corso all’adempimento né alleghi circostanze ostative. In tale sede, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per provvedere, disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il commissario, individuato in un organo dell’amministrazione, provvede al pagamento a spese dell’amministrazione inadempiente, entro un termine fissato dalla comunicazione dell’inottemperanza. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta in favore del difensore che abbia dichiarato di anticiparle.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare, in favore del ricorrente, il beneficio economico della Carta Docente nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato, ma il Ministero non aveva provveduto al pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato che, rispetto al titolo esecutivo, ritualmente notificato e passato in giudicato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun adempimento, nemmeno parziale.
Rilevante è la circostanza che il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non abbia formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è stato contestato nell’an né nel quantum, con la conseguenza che il ricorso è stato ritenuto fondato e l’inottemperanza è stata dichiarata.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, precisando che l’adempimento è connesso ai doveri istituzionali dell’organo. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’amministrazione sull’esistenza del credito e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento legittimano l’accoglimento del ricorso e la diretta predisposizione degli strumenti coercitivi, al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate.
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Nota della Redazione
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