Revocatoria erariale e cancellazione della trascrizione per sopravvenuta carenza dei presupposti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 173 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti, in sede giurisdizionale, accertare la sopravvenuta carenza dei presupposti della trasmissibilità del debito erariale agli eredi ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. La sentenza di accoglimento della domanda revocatoria degli atti dispositivi, quando non contenga alcun accertamento sull’illecito arricchimento del de cuius e in assenza di domanda in tal senso, non può produrre effetti nei confronti degli aventi causa. Ne consegue la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria e degli effetti a essa connessi, compreso quello prenotativo. La declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi in danno del creditore ricade nella giurisdizione contabile per il tramite dell’art. 73 c.g.c.; la domanda di accertamento negativo della sopravvenuta carenza dei presupposti va veicolata nelle forme residuali del giudizio ad istanza di parte.

Il Fatto

Una ricorrente chiede alla Corte dei conti di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria e delle successive annotazioni, eseguite presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare. La richiesta concerne la rimozione degli effetti esecutivi di una sentenza emessa a carico del padre, deceduto, per un danno arrecato a un consorzio in amministrazione straordinaria.

Nel giudizio erariale il de cuius era stato condannato per omissione colposa di vigilanza in qualità di sindaco o revisore, accanto ad altri ritenuti responsabili a titolo di dolo. La sentenza si era limitata ad accertare un debito erariale, senza nulla specificare sull’illecito arricchimento. Acquisite le donazioni immobiliari compiute in favore della coniuge e della figlia, la Procura aveva azionato revocatoria e sequestro conservativo. Dopo il decesso, la ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’inefficacia delle sentenze contabili e di ordinare la cancellazione della trascrizione.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto il tema della giurisdizione. La controversia ha a oggetto la dichiarazione della sopravvenuta carenza di effetti esecutivi della sentenza che si è pronunciata sulla revocatoria degli atti dispositivi e sul connesso sequestro. La giurisdizione contabile sussiste a un doppio titolo: da un lato la valutazione dei presupposti della trasmissione della responsabilità erariale è espressamente contemplata dall’art. 1 legge n. 20/1994; dall’altro spetta alla Corte l’accertamento, anche negativo, propedeutico alla declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi in danno del creditore, in forza dell’art. 73 c.g.c.

La domanda di accertamento negativo per sopravvenuta carenza dei presupposti non può però essere proposta con le stesse forme dell’azione revocatoria. Essa va veicolata nelle forme residuali del giudizio ad istanza di parte, attivabile da chi vi abbia interesse. In questa prospettiva il giudizio ad istanza di parte si qualifica come la procedura necessaria per verificare i presupposti di cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria, con causa di credito erariale e con effetti sugli aventi causa del de cuius.

Nel merito, la Corte rileva che la sentenza di accoglimento della revocatoria non conteneva alcun accertamento sulla sussistenza dell’illecito arricchimento e che nessuna domanda era stata proposta in tal senso dalla Procura e dal consorzio. Entrambi, anzi, si allineano alla richiesta della ricorrente. Da ciò deriva che la revocatoria disposta non può produrre alcun effetto nei confronti degli aventi causa del de cuius.

Sussistono pertanto i presupposti per la cancellazione della trascrizione degli effetti della sentenza, compreso l’effetto prenotativo della connessa trascrizione della domanda revocatoria. La Corte accerta i presupposti per la cancellazione dei registri della domanda di revocazione e degli effetti connessi alle sentenze, limitatamente agli aventi causa del de cuius, e nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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