Rito abbreviato contabile: pagamento e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 104 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. consente al convenuto in primo grado, previo parere favorevole della Procura, di definire il giudizio di responsabilità con il pagamento di una somma non superiore al 50% di quella richiesta in citazione. Accertato il tempestivo e regolare versamento della somma determinata con decreto, il giudice definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto. L’effettivo pagamento fa venir meno l’interesse della Procura alla prosecuzione e l’interesse del convenuto al dibattimento. Alla definizione consegue, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna del convenuto alle spese di giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio un dipendente a tempo pieno di un Comune, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Ente di euro 83.000,00, oltre accessori. La vicenda traeva origine da un esposto del dicembre 2022, che segnalava attività esterne vietate e non autorizzate svolte tra il 2018 e il 2024, con mancato riversamento dei compensi.
Nella prospettazione accusatoria l’illecito consisteva nella condotta gravemente colposa in spregio della normativa sulle incompatibilità del pubblico impiego di cui agli artt. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001 e 92, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Il convenuto proponeva istanza di rito abbreviato, offrendo in pagamento euro 25.000,00, pari a circa il 30% del danno contestato, con parere favorevole della Procura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che l’art. 130 c.g.c. ha introdotto il rito abbreviato con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il giudice è chiamato ad accertare, su cognizione allo stato degli atti, l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno.
In caso di ammissibilità, il decreto motivato in camera di consiglio determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento, con fissazione di ulteriore udienza per l’accertamento del pagamento. La Corte richiama sul punto Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018 e Sez. Giur. Campania, sent. n. 1032/2022 e n. 666/2023.
Nel caso esaminato il Collegio accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma stabilita, come da documentazione in atti, in ottemperanza al decreto n. 1 del 21.1.2026. L’importo corrisposto, pari a euro 25.000,00, è ritenuto satisfattivo della pretesa risarcitoria come rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato. Di conseguenza viene meno ogni interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio.
Contemporaneamente trova realizzazione l’interesse del convenuto alla definizione del contenzioso senza dibattimento, fruendo della riduzione concordata dell’originaria pretesa. Alla pronuncia consegue, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna del convenuto alle spese di giudizio, come da dispositivo.
Nota della Redazione
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