Improcedibile l’appello se il difensore non compare alle due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 73 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appello contabile, l’art. 196 c.g.c. impone all’appellante un onere di comparizione all’udienza di discussione. Se il difensore dell’appellante non compare all’udienza originaria, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla seconda assenza, senza necessità di istanza di parte e senza esame del merito dei motivi. La pronuncia è di rito e, in caso di contumacia dell’appellato, non comporta condanna alle spese.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti il provvedimento dell’ente previdenziale sulla propria posizione pensionistica. Il giudice di prime cure ha respinto la domanda con la sentenza n. 248/2022, depositata il 24 marzo 2022.
La lavoratrice ha proposto appello, affidandolo a due motivi: la violazione delle disposizioni in materia di riliquidazione del trattamento pensionistico e il vizio di motivazione della sentenza impugnata; in via subordinata, ha chiesto la riforma del capo sulle spese. L’ente appellato non si è costituito nel grado di appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello ha esaminato anzitutto la posizione dell’appellato, dichiarandone la contumacia per mancata costituzione nel grado. Ha poi rilevato che il difensore dell’appellante non è comparso né all’udienza pubblica di discussione fissata per il 21 gennaio 2026, né all’udienza del 15 aprile 2026, alla quale la causa era stata rinviata.
Il collegio ha richiamato letteralmente l’art. 196 c.g.c., secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, con comunicazione della segreteria all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
La norma configura un onere di comparizione a carico dell’appellante, la cui violazione reiterata produce una decadenza processuale. Il rinvio disposto alla prima udienza non è una mera formalità organizzativa, ma il momento in cui si consuma la prima assenza; la seconda assenza determina l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio.
La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il gravame, senza scrutinare i motivi di censura, e ha confermato la sentenza impugnata. La pronuncia è di rito, poiché si fonda su una ragione processuale che preclude l’esame del merito della pretesa pensionistica.
Sulle spese processuali la Sezione non ha statuito alcunché, in ragione della contumacia dell’ente appellato e della natura in rito della decisione. Il giudizio si chiude dunque con la conferma della sentenza regionale e con il passaggio in giudicato della statuizione sfavorevole all’appellante.
Nota della Redazione
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