Riliquidazione ex art 54 dPR 1092/1973 e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 48 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici in quiescenza col sistema misto, la domanda giudiziale volta a ottenere l’applicazione del criterio di calcolo dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, determina la cessazione della materia del contendere quando l’ente previdenziale abbia integralmente soddisfatto in via amministrativa la pretesa, con riliquidazione e pagamento degli arretrati, prima della decisione. Il ricorso va invece rigettato, con compensazione delle spese, quando la riliquidazione sia già intervenuta prima della sua proposizione, non rilevando l’asserita oscurità della documentazione previdenziale a fondare un affidamento tutelabile, ove i giusti motivi di equità ne giustifichino comunque la compensazione.
Il Fatto
Due dipendenti pubblici in quiescenza, appartenuti rispettivamente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo dei Vigili del Fuoco, hanno chiesto il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico secondo la percentuale di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dal collocamento a riposo. Entrambi erano stati ammessi al sistema misto retributivo/contributivo.
Dopo l’istanza amministrativa e una diffida rimasta senza riscontro, i ricorrenti hanno adito la Corte dei Conti richiamando le pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. L’INPS si è costituito eccependo di aver già riliquidato la posizione di uno dei ricorrenti e di aver provveduto, per l’altro, persino prima del ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere e il rigetto con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico, in composizione monocratica, affronta direttamente il merito, non emergendo questioni preliminari. La documentazione di causa dimostra che la domanda di uno dei ricorrenti è stata integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS, mediante applicazione del criterio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.
Quanto a quel ricorrente, l’ente ha provato, con specifica allegazione, di aver proceduto alla riliquidazione con decorrenza 11.11.2022 e al pagamento degli arretrati. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla pronuncia giurisdizionale per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
Diversa è la posizione del secondo ricorrente: la riliquidazione era intervenuta prima della proposizione del ricorso, come attestato dalla documentazione in atti, con decorrenza 23.7.2021 e accreditamento sul trattamento in essere. Il ricorso è pertanto rigettato, perché la domanda era già stata soddisfatta quando il giudizio è stato introdotto.
La difesa del ricorrente aveva sostenuto la propria buona fede, valorizzando l’inerzia dell’INPS protrattasi dal gennaio all’agosto 2025, ma tale circostanza non è stata ritenuta idonea a mutare l’esito. Il Giudice Unico ha tuttavia ravvisato giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti di entrambi i ricorrenti, proprio in ragione del mancato riscontro alla diffida, che aveva consolidato la convinzione della mancata riliquidazione.
Nota della Redazione
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