Furto in abitazione, consumazione e tentativo nella disponibilità della refurtiva (Cass. pen. Sez. VII n. 28164 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra il furto consumato e il furto tentato risiede nella circostanza che l’agente consegua, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. La sottrazione si intende perfezionata quando la cosa mobile altrui entra nella signoria di fatto dell’autore, senza che assuma rilievo la successiva condotta di impossessamento definitivo. La particolare tenuità del fatto richiede la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., sicché è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto di essi. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non impone al giudice di merito un esame analitico di tutti gli elementi emersi, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in data 25 giugno 2025, ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per il delitto di furto in abitazione.
La difesa articola tre motivi: la derubricazione del fatto nella ipotesi tentata; la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale attiene alla individuazione del momento consumativo del furto e alla verifica del monitoraggio dell’azione furtiva da parte della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si invoca la derubricazione nella forma tentata, e lo ritiene meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il giudice di appello si è conformato all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva — principio affermato nella Sez. V n. 48880 del 17 settembre 2018.
Sul punto decisivo la Corte rileva che, nel caso concreto, non si poteva affermare che vi fosse stato un monitoraggio dell’azione furtiva ad opera della persona offesa tale da escludere la consumazione del reato. L’argomento vale, quindi, a confermare la qualificazione del fatto in termini di reato consumato.
Il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di appello aveva escluso la tenuità dell’offesa in ragione della abitualità della condotta. La Corte ribadisce che è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., richiamando la Sez. III n. 34151 del 18 giugno 2018.
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione congrua ed esente da evidenti profili di illogicità. La Corte richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito non è tenuto, nel motivare il mancato riconoscimento, a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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