Fuga in auto e resistenza a pubblico ufficiale: confermata la condanna (Cass. pen. Sez. VI n. 29389 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., la condotta del conducente che, dopo l’ordine di fermarsi impartito dagli agenti mediante paletta e sirene luminose, prosegue la marcia dandosi alla fuga con l’autoveicolo. La brevità dell’inseguimento e l’assenza di manovre pericolose non escludono, di per sé, la sussistenza del reato, quando il giudice di merito accerti l’elemento soggettivo e la consapevole percezione dell’ordine. È inammissibile, in quanto motivo nuovo, la questione sulla sostituzione della pena detentiva breve non proposta nei gradi di merito, non vertendo su capi o punti della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. La sentenza della Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

Con i primi due motivi si è contestata la configurabilità della resistenza: la fuga con l’autoveicolo e il breve inseguimento non integrerebbero la fattispecie, e l’elemento soggettivo sarebbe stato desunto da un mero incrocio di sguardi con l’agente. Con il terzo e il quarto motivo si sono censurati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva. Con il quinto si è dedotta la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondati tutti i motivi. Sul primo, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che descrive una condotta di guida ben diversa da quella prospettata: durante l’inseguimento il veicolo procedeva a zig-zag e ad alta velocità, rischiando di investire un pedone sulle strisce pedonali, e imboccava una strada laterale senza dare la precedenza. Una volta raggiunto, l’autoveicolo era nascosto dietro un fienile e il conducente ne uscì per nascondersi, negando poi le proprie generalità. Tali modalità sostengono la sussistenza del reato.

Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’ordine di fermarsi non fu impartito con un semplice sguardo: all’incrociarsi dei veicoli gli agenti esposero il segnale distintivo, la paletta, dal lato del conducente, e accesero le sirene luminose. Il motivo omette di confrontarsi con tale accertamento, così confermando la percezione dell’ordine da parte del ricorrente.

Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto non irragionevole l’argomentazione dell’appello, che ha negato le attenuanti generiche in ragione dell’elevata pericolosità della condotta di guida e della mancanza di resipiscenza. Sul quarto, ha osservato che la recidiva non è stata desunta dai soli precedenti penali, ma anche dalle modalità della fuga, con pericolo per l’incolumità delle persone, indice di accresciuta pericolosità sociale.

Sul quinto motivo, infine, la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve non risulta formulata in primo grado né presente nell’atto di appello e non sarebbe stata ammissibile come motivo nuovo, non riguardando capi o punti della decisione di primo grado. La questione, pertanto, non è prospettabile in sede di legittimità ex artt. 606, c. 3, e 609, c. 2, cod. proc. pen. Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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