Omessa dichiarazione IVA: costi non documentati e prova del dolo specifico (Cass. pen. Sez. VII n. 30284 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA, i costi effettivamente sostenuti ma non documentati sono irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile e dell’imposta evasa, restando imprescindibile il rispetto degli oneri documentali previsti dalla disciplina IVA. Ne consegue che tali costi non incidono né sul calcolo dell’imponibile né sulla verifica del superamento della soglia di punibilità. La prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità dello sconfinamento della soglia vigente, unitamente alla piena consapevolezza dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, rappresentabile e volibile anche nella sola forma del dolo eventuale. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità, ove la motivazione del giudice di merito sia congrua ed esauriente.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000, per aver omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative agli esercizi 2013 e 2014, evadendo le imposte IVA e Irpef.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha lamentato vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità per l’anno 2013; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, contestando in particolare il dolo specifico.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente.
Sul primo motivo, il giudice di merito ha evidenziato che l’IVA si inserisce in un sistema armonizzato di rilevanza sovranazionale, il cui funzionamento si fonda sulla completa tracciabilità delle fatture. Il dato documentale assume dunque carattere essenziale, e l’eventuale esistenza di costi effettivamente sostenuti ma non documentati resta irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile e dell’imposta evasa.
Pur potendo il giudice valutare la documentazione prodotta dall’imputato per la prima volta nel corso del giudizio, resta imprescindibile il rispetto degli oneri documentali previsti dalla disciplina IVA. Su tali presupposti è stata ritenuta corretta la decisione di disattendere le conclusioni del consulente tecnico della difesa, che aveva ricostruito costi detraibili sulla base di acquisti presumibilmente effettuati “in nero” e stimati mediante la percentuale di ricarico sulle vendite. I costi non contabilizzati non incidono, pertanto, né sulla determinazione dell’imponibile né sul calcolo della soglia di rilevanza penale.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova del dolo specifico di evasione, in ipotesi di omessa dichiarazione, può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, rappresentabile e volibile anche nella sola forma del dolo eventuale (Sez. III n. 38802 del 25.09.2024, Nuzzolese; Sez. III n. 18936 del 19.01.2016). Gli arresti richiamati impongono all’interprete un rigoroso vaglio, al fine di evitare di identificare il dolo specifico di evasione con la pura consapevolezza dell’obbligo dichiarativo violato e dell’entità dell’imposta non dichiarata.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto integrato il dolo specifico inferendolo dalla consapevolezza dell’entità dell’imposta evasa, dalla sistematica irregolarità della tenuta della contabilità — segnatamente dall’omessa tenuta dei registri IVA degli acquisti e delle vendite — e dal reiterarsi della medesima condotta omissiva nelle annualità successive. Stante l’inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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