Omessa sospensione della patente: annullamento con rinvio al Tribunale (Cass. pen. Sez. IV n. 34307 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che ometta di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista obbligatoriamente dall’art. 189, comma 6, cod. strada per il reato di fuga, incorre in violazione di legge rilevabile dal Procuratore generale presso la Corte di appello ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. Il ricorso è ammissibile anche avverso la sentenza di condanna di primo grado inappellabile. L’annullamento con rinvio va disposto davanti al giudice che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti di appellabilità di cui all’art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 27 gennaio 2026, ha dichiarato l’imputata colpevole del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, condannandola alla pena di legge con il beneficio della sospensione condizionale. Il giudice di merito ha però omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la mancata applicazione della sanzione accessoria prevista obbligatoriamente dalla norma incriminatrice. La questione approda così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso. Richiamando l’art. 608 cod. proc. pen., la Corte ricorda che il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. Nella specie la sentenza è inappellabile, trattandosi di pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.: il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Tribunale ha condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, ma ha del tutto obliterato di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dal medesimo articolo. L’omissione integra la dedotta violazione di legge.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.
La Corte precisa il giudice del rinvio. Il nuovo giudizio deve svolgersi davanti al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica, e non davanti alla Corte di appello. L’accoglimento del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitatamente alla sanzione accessoria, comporta infatti l’annullamento con rinvio al giudice che ha pronunciato la decisione, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Sestili, Rv. 288455-01.
Nota della Redazione
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