Reato continuato e omogeneità delle cessioni di stupefacenti (Cass. pen. Sez. I n. 30518 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 81, secondo comma, cod. pen. richiede, ai fini del riconoscimento della continuazione, una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo, almeno nelle loro linee essenziali. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento intellettivo richiesto. Il disegno criminoso non coincide né con una scelta di vita né con il generico finalismo di realizzare profitti illeciti. Quando la richiesta riguarda il reato associativo e i reati fine, non basta l’inserimento nel medesimo contesto criminale: occorre la programmazione dei reati fine al momento in cui il soggetto si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Un consistente intervallo temporale tra gli episodi è indicatore logico di ideazioni autonome.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30 gennaio 2025, rigetta l’istanza con cui l’interessato chiede di applicare la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di una prima sentenza — due ipotesi di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesse fino al giugno 2017 e fino al marzo 2017 — e quelli oggetto di una seconda sentenza, per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alcune ipotesi di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesse dall’agosto 2015 al settembre 2016.
Avverso il provvedimento l’interessato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che i fatti di cessione erano inseriti in un medesimo contesto e programmati ab origine nelle linee essenziali, come si ricaverebbe dall’omogeneità dei reati e dalla sovrapponibilità del modus operandi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., ribadendo che il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale si giustifica solo in presenza di una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo tipico. Il giudice di merito deve procedere a un concreto esame dei tempi e delle modalità delle violazioni, valorizzando gli indici rivelatori elaborati dalla giurisprudenza: la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo. Anche pochi di tali elementi sono sufficienti, purché significativi (Sez. U n. 28659 del 18.05.2017, Gargiulo; Sez. V n. 1766 del 06.07.2015, Esposti).
La nozione di continuazione non può però ridursi alla dettagliata progettazione di ogni singolo reato, né ampliarsi fino a coincidere con una generica tendenza a delinquere. Ciò che rileva è una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, anche solo di massima, con riserva di adattamento alle eventualità del caso.
Quanto al rapporto tra reato associativo e reati fine, non è sufficiente che questi ultimi siano riconducibili a una generica attuazione del programma del sodalizio o inseriti nel medesimo contesto criminale. Occorre che i reati fine siano stati programmati almeno dal momento in cui il soggetto si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. I n. 39858 del 28.04.2023, Sallaj; Sez. VI n. 4680 del 20.01.2021, Raiano).
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi. La motivazione, che esclude l’individuazione del momento di insorgenza del proposito criminoso e riconduce i fatti a una scelta di vita seguita gli impulsi del momento, non è manifestamente illogica. Rilevano il non breve arco temporale intercorso e le modalità esecutive delle cessioni, svincolate dall’attività del sodalizio. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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