Pensione privilegiata ammessa senza domanda per dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 111 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. La mancata cessazione dal servizio non integra carenza di interesse ad agire, poiché l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è autonomo rispetto alla concreta erogazione del trattamento pensionistico. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in presenza di infermità a eziopatogenesi multifattoriale, non richiede l’esclusività del nesso causale, essendo sufficiente che l’attività di servizio costituisca concausa efficiente e determinante nell’insorgenza o nel peggioramento della patologia.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al personale della pubblica sicurezza, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in artrosi cervicale con spondilosi lombare e discopatia L4-L5 a modico impegno funzionale, in relazione all’istanza amministrativa presentata nel 2003. Chiedeva l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria con ascrizione all’ottava categoria tabellare.
Entrambe le Amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, lett. b), d.lgs. n. 174/2016, per l’assenza di un provvedimento denegatorio della pensione e di una domanda amministrativa in tal senso, essendo il ricorrente ancora in servizio; in via subordinata deducevano l’infondatezza nel merito, per essersi l’Amministrazione attenuta alle conclusioni degli organi tecnico-sanitari. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha preliminarmente accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, estromettendolo dal giudizio.
Nel merito delle eccezioni processuali, la Corte ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES, secondo cui è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità, trattate congiuntamente, sono state pertanto dichiarate infondate.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso fondandosi sul parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, disposto con ordinanza istruttoria. Il consulente ha ricostruito la storia clinica del ricorrente e ha qualificato il quadro degenerativo del rachide come spondiloartrosi cronica plurisegmentaria a carattere evolutivo, con esiti stabilizzati.
Decisiva, nella valutazione del collegio tecnico, è risultata l’attività lavorativa svolta: esposizione a microtraumi ripetuti, lunghi turni in stazione eretta, spostamenti in assetto operativo e protezione, movimentazione di carichi e uso obbligatorio e continuativo del giubbotto antiproiettile. Tali fattori, pur non essendo l’unica causa favorente l’insorgenza dell’infermità, configurano concausa efficiente e determinante, in applicazione del principio della concausalità qualificata desumibile dal d.P.R. n. 461/2001 e dal d.P.R. n. 1092/1973, art. 64.
Il Giudice Unico ha ritenuto il giudizio dell’organo di consulenza d’ufficio razionale e plausibile, in quanto reso a seguito di accurato esame delle vicende sanitarie e del carteggio, e ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria di tabella A, con ascrizione tabellare ai sensi del d.P.R. n. 834/1981. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero dell’Interno, con liquidazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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