Prescrizione ratei pensione privilegiata decorre dalla comunicazione del provvedimento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 119 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento di quiescenza è imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973; sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale i crediti relativi ai singoli ratei di pensione e ai loro accessori, ai sensi dell’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, convertito nella legge n. 739/1939. Il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato, come stabilito dall’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973, disposizione non abrogata dalla successiva legge n. 428/1985. Ne consegue che, in caso di riconoscimento della pensione privilegiata a conclusione di un lungo procedimento amministrativo, i ratei arretrati non possono considerarsi prescritti per il solo decorso del tempo dalla domanda, dovendosi far decorrere la prescrizione dalla comunicazione del provvedimento che conferisce il trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco collocato in pensione dal 1° settembre 2007, presentava domanda di riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio l’8 aprile 2008. Dopo anni di inerzia amministrativa, con successiva reiterazione dell’istanza nel 2012, il procedimento si concludeva solo nel 2020: il ricorrente veniva riconosciuto invalido ascrivibile alla Tabella A, 8° categoria e l’Istituto previdenziale comunicava l’adeguamento del trattamento con decorrenza dal 1° settembre 2007.
Nel prospetto di liquidazione emergeva però che gli arretrati erano stati corrisposti solo per il quinquennio 1° dicembre 2015 – 31 dicembre 2019, applicando la prescrizione quinquennale ai ratei anteriori. Il ricorrente contestava tale applicazione, eccependo che l’iter amministrativo era durato tredici anni e che la prescrizione non poteva decorrere in assenza del provvedimento di riconoscimento. L’Istituto resistente invocava l’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce il regime della prescrizione dei crediti pensionistici distinguendo nettamente il piano del diritto e quello dei singoli ratei. Il diritto a pensione è imprescrittibile per espressa previsione dell’art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973. Sono invece prescrittibili, nel termine di cinque anni, i crediti relativi ai singoli ratei e agli accessori, come disposto dall’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985.
Il nodo interpretativo riguarda la decorrenza del termine. La Corte richiama l’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il termine di prescrizione non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell’interessato. Tale disposizione speciale non è stata abrogata dalla legge n. 428/1985, che ha invece modificato la disciplina generale dei ratei.
Il Collegio aderisce ai principi affermati dalle Sezioni riunite n. 16/2003/QM, secondo cui il diritto a pensione privilegiata deve essere riconosciuto a seguito del provvedimento che conclude il procedimento amministrativo avviato con la domanda dell’interessato. Poiché la prescrizione opera solo quando il diritto può essere fatto valere, ciò accade soltanto dal momento in cui il provvedimento che conferisce o nega il trattamento viene portato a conoscenza dell’interessato.
La Corte richiama inoltre l’indirizzo della Sez. II App. n. 516/2017 e della Sez. II App. n. 646/2018, nonché le più recenti pronunce della Sez. I App. n. 25/2024 e della Sez. II App. n. 37/2025: la valutazione dell’effettiva sussistenza del diritto richiede verifiche di calcoli e normative complesse, agevolmente accertabili solo se la procedura di liquidazione sia formalizzata in un provvedimento.
Alla luce di tali principi il ricorso è accolto: al ricorrente va riconosciuto il diritto alla corresponsione dei ratei di pensione privilegiata dall’8 maggio 2008, con interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo sino al pagamento. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri accessori, sono poste a carico dell’Istituto soccombente.
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Nota della Redazione
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