Segnalazione Schengen e rigetto dell’emersione del lavoro irregolare (TAR Campania n. 942 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione inserita nel Sistema d’informazione Schengen ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno non preclude in radice la regolarizzazione dello straniero presente in Italia, ma impone all’amministrazione una valutazione individuale e concreta della sua pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, alla luce dell’art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861. Il requisito della presenza sul territorio nazionale dall’8 marzo 2020 previsto dall’art. 103 d.l. n. 34/2020 non ha carattere inderogabile e recede di fronte a un allontanamento temporaneo, non prevedibile e giustificato dall’esercizio di un diritto fondamentale della persona, quali la tutela della salute e della vita familiare. In sede di riesercizio del potere l’amministrazione deve procedere al bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela della vita privata e familiare.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presentava istanza di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il Questore della Provincia di Salerno rigettava l’istanza sul duplice rilievo dell’allontanamento dello straniero dal territorio italiano nel corso della procedura e della presenza di una segnalazione Schengen proveniente dalla Francia, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020.

Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione della disciplina sull’emersione e l’illegittimità dell’automatismo applicato alla segnalazione europea. La Sezione, disposti incombenti istruttori e sospesa in via cautelare l’efficacia del provvedimento, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta separatamente i due pilastri motivazionali del rigetto. Quanto all’allontanamento, osserva che il requisito del non aver lasciato l’Italia dopo l’8 marzo 2020 risponde alla finalità di attestare la stabile presenza dello straniero e di evitare ingressi finalizzati a una facile regolarizzazione, ma non configura un obbligo inderogabile di permanenza sino alla conclusione del procedimento.

La Sezione richiama l’orientamento secondo cui l’abbandono del territorio costituisce ostacolo solo se protratto per un arco di tempo apprezzabile. Un’interpretazione diversa comprimerebbe la libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 Cost. e risulterebbe irragionevole in presenza di ritardi procedimentali, imponendo allo straniero di restare in Italia sine die. Rileva inoltre che l’allontanamento, nella specie, è avvenuto per curarsi in Francia, circostanza non contestata dall’amministrazione e documentata: si tratta quindi dell’esercizio di un diritto fondamentale, riconducibile agli artt. 2 e 29 Cost. e all’art. 8 CEDU.

Sul secondo pilastro, il Collegio ricorda che la giurisprudenza amministrativa prevalente ha tradizionalmente ritenuto la segnalazione Schengen causa preclusiva dell’ingresso e del soggiorno, con provvedimento di diniego di natura vincolata. Tuttavia la Corte costituzionale n. 6/2026 ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, nella parte in cui non ammette alla regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non aver osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno.

Il superamento dell’automatismo discende dall’art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861, che impone allo Stato di rilascio una valutazione individuale della posizione dello straniero e la consultazione dello Stato segnalante. Nel caso concreto l’istruttoria ha rivelato che la segnalazione si fonda sul solo aggiramento delle norme sull’ingresso e sul soggiorno, senza che emergano ragioni più gravi di pericolosità sociale, e che è mancata la prescritta consultazione.

Difetta altresì il bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela della vita privata e familiare, tanto più necessario considerando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di rivalutare in concreto il rilievo della segnalazione. Le spese sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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