Nessun rimborso integrale delle spese per il cavallo dell’atleta delle Fiamme Azzurre (TAR Emilia-Romagna n. 20 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione da ogni onere economico prevista dallo art. 13 dello Statuto Sociale del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non configura un diritto al rimborso integrale delle spese sostenute dall’atleta per la gestione del cavallo. Quando l’atleta partecipa a titolo individuale a concorsi ippici, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il rimborso dovuto è unicamente quello stabilito nei provvedimenti autorizzatori, che già ricomprendono le spese di mantenimento, ferratura, allenamento e le quote di iscrizione. Il trattamento di missione e il rimborso forfettario esauriscono la pretesa economica dell’atleta nei confronti dell’Amministrazione. La mancata contestazione, per un lungo arco temporale, dell’insufficienza di tale trattamento conferma l’assenza di un titolo per ulteriori richieste.

Il Fatto

Il ricorrente ha fatto parte dal 2001 al 2016 delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, svolgendo attività di equitazione nel salto a ostacoli. Ha partecipato a 136 concorsi nazionali organizzati dalla Federazione Italiana Sport Equestri, sostenendo dal 2001 al 2015 spese per mantenimento, ferratura e allenamento dei cavalli e per quote di iscrizione, per un totale di euro 143.878,43.

Con ricorso depositato il 9.4.2021 ha chiesto l’accertamento del diritto al rimborso di tale importo e la condanna del Ministero della Giustizia e del Provveditorato regionale. La difesa erariale ha contestato la pretesa, evidenziando che l’esenzione riguardava gli eventi inseriti in un contesto di squadra e che il ricorrente era stato autorizzato a partecipare solo a titolo individuale, con cavallo proprio o di terzi. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato statutario. L’art. 13 dello Statuto Sociale esenta gli atleti da qualsiasi onere economico per l’espletamento dell’attività sportiva, ma il successivo art. 14 subordina la partecipazione a titolo individuale a gare o manifestazioni alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o, in caso d’urgenza, del Presidente.

Dagli atti non emerge la prova che il ricorrente abbia preso parte a competizioni di squadra né che vi abbia partecipato con un cavallo di proprietà dell’Amministrazione penitenziaria. La questione relativa alla possibilità, per il Gruppo Sportivo, di partecipare solo a eventi di squadra resta comunque secondaria, perché lo Statuto contempla espressamente la partecipazione individuale previa autorizzazione.

Il ricorrente ha prodotto molteplici provvedimenti di autorizzazione a concorsi ippici nazionali. In tali atti era regolarmente previsto il trattamento correlato alla partecipazione: in taluni casi il trattamento di missione con eventuali anticipazioni spese; in altri il rimborso forfettario di 100,00 euro per ogni 24 ore di missione ex art. 7, comma 9, d.P.R. n. 164/2002, poi elevato a 110,00 euro ex art. 13, comma 12, d.P.R. n. 51/2009; in altri ancora il trattamento di missione con rimborso di vitto e alloggio.

In alcuni atti del 2015 era espressamente chiarito che il trattamento di missione si giustificava perché il programma delle manifestazioni comportava la presenza dall’alba al tardo pomeriggio, seguita dalle operazioni post-gara di accudimento e sistemazione del cavallo. Da qui la conclusione del Collegio: i costi di gestione del cavallo erano già ricompresi nel trattamento economico riconosciuto.

Il rimborso dovuto era dunque unicamente quello indicato nei provvedimenti autorizzatori, nulla essendo dovuto per ulteriori spese di mantenimento, ferratura, allenamento o quote di iscrizione. Il ricorrente non ha mai contestato, nell’ampio arco temporale considerato, l’insufficienza del trattamento. Il ricorso è pertanto respinto, insieme alle istanze istruttorie, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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