L’ottemperanza al giudicato tra elusione sostanziale e limiti dei chiarimenti (TAR Toscana n. 1869 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la portata del giudicato si ricostruisce mediante lettura congiunta di dispositivo e motivazione, correlata ai dati oggettivi di identificazione di domande, causa petendi e petitum. L’elusione del giudicato è configurabile quando la pubblica amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni, ne aggira l’esito dal punto di vista sostanziale. Il rimedio dei chiarimenti è ammissibile solo per dirimere incertezze che impediscano la sollecita esecuzione del titolo e non può trasformarsi in azione di accertamento della futura attività amministrativa né in impugnazione mascherata. In sede esecutiva non possono proporsi domande estranee al decisum, non essendo riconoscibile un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello accertato. Il potere residuo dell’amministrazione va delimitato in ragione del vizio riscontrato.

Il Fatto

Il ricorrente, secondo classificato in una procedura selettiva per un posto di professore associato bandita da una università, aveva ottenuto l’annullamento degli atti di approvazione della procedura con sentenza del TAR Toscana, confermata in appello. Il giudice aveva ordinato la rinnovazione del giudizio comparativo nei confronti di entrambi i candidati entro quarantacinque giorni, mediante nomina di una commissione in nuova e differente composizione.

Di fronte al susseguirsi di dimissioni dei commissari e alla nomina di cinque commissioni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, integrato da motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di inefficacia dei decreti rettorali e, ove occorresse, la nomina di un commissario ad acta. L’ateneo, a sua volta, ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di far ripetere la prova didattica ai candidati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto la richiesta di chiarimenti, respingendola. Richiamando il principio per cui la portata effettiva del giudicato va ricostruita attraverso la lettura congiunta di dispositivo e motivazione — Cons. Stato, Sez. V, n. 8255 del 2024 — il collegio rileva che la prova didattica non era stata oggetto di impugnativa e che la sentenza da eseguire non ne aveva fatto menzione. La stessa amministrazione aveva in precedenza respinto la richiesta della commissione con argomentazioni inequivocabili.

Sul piano dei rimedi, la Corte ribadisce che i chiarimenti sono ammissibili solo in presenza di dubbio o non immediata chiarezza e non possono introdurre doglianze volte a modificare le statuizioni rese — Cons. Stato, Sez. V, n. 3138 del 2024 — né trasformarsi in impugnazione mascherata (Cons. Stato, Sez. V, n. 1530 del 2024). In sede esecutiva non sono proponibili domande non contenute nel decisum, non potendo riconoscersi un diritto nuovo e ulteriore (Cons. Stato, Sez. V, n. 562 del 2023). Nel merito la richiesta è quindi respinta.

Passando al ricorso per ottemperanza, il collegio dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, relativi a decreti di nomina ormai superati, e accoglie i secondi. Il termine di quattro mesi fissato per l’ultima commissione non è giustificato dalla pendenza dell’appello, poiché la sentenza non era mai stata sospesa in via cautelare. La contraddittorietà dell’agire amministrativo emerge anche dal deposito del ricorso per chiarimenti a ridosso della sentenza di conferma.

Il complesso di tali condotte — dimissioni reiterate, nomine successive, appello incidentale, allungamento dei termini — determina, secondo il Tribunale, una elusione del giudicato, che ricorre quando l’amministrazione, pur formalmente adempiente, persegue lo scopo di aggirare le statuizioni (TAR Campania, Sez. V, n. 7104 del 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 5779 del 2020). È invece respinta la pretesa di applicare il nuovo codice etico dell’ateneo, adottato dopo la sentenza da eseguire: la domanda amplierebbe il thema decidendum di un giudizio rigidamente ancorato al decisum.

Il Tribunale assegna pertanto un termine ulteriore di tre mesi per la conclusione della rivalutazione e nomina sin d’ora, in caso di inutile decorso, quale commissario ad acta il Prefetto di Firenze, con facoltà di delega e potere di nominare un’ulteriore commissione in caso di nuove dimissioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *