Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3429 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto dei docenti con contratto a tempo determinato alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’Amministrazione che non contesti il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto adempimento è inadempiente, perché i fatti estintivi e impeditivi del diritto devono essere dimostrati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il compenso del commissario non è dovuto quando questi sia un dirigente della stessa Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Quattro docenti con contratto a tempo determinato avevano ottenuto dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4018/2024 del 30 luglio 2024, l’accertamento del diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici indicati e la condanna dell’Amministrazione scolastica agli adempimenti consequenziali, con l’attribuzione delle somme di 500,00 euro per tre ricorrenti e di 2.000,00 euro per la quarta, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza, notificata il 1° agosto 2024 al Ministero e all’Ambito Territoriale, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Decorsi inutilmente i centoventi giorni dalla notificazione, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti processuali. La sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria, rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al preventivo adempimento dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, è documentata la notificazione della sentenza al Ministero, agli indirizzi PEC istituzionali, in data 1° agosto 2024.
Nel merito, il Tribunale rileva che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, né la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Opera quindi il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla pronuncia, con l’accredito delle somme sulle rispettive carte elettroniche e con gli interessi o la rivalutazione secondo l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il TAR ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e con termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione.
Il Collegio esclude il compenso in capo al commissario, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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