Proroga di concessione demaniale e difetto di legittimazione del diportista terzo (TAR Toscana n. 179 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che si limiti ad affermare la propria qualità di diportista utente del porto, senza provare l’effettivo ormeggio nell’area assentita in concessione, non è titolare di una posizione qualificata rispetto al provvedimento di proroga dei termini per l’esecuzione delle opere poste a carico del concessionario. Detta proroga incide sul rapporto tra concessionario e amministrazione comunale e non produce effetti diretti nella sfera del terzo. La legittimazione ad agire e l’interesse ad agire non si presumono dalla sola prospettazione della qualità di utente, ma richiedono la dimostrazione della titolarità di un ormeggio nell’area in concessione e di un vantaggio concreto derivante dall’annullamento. Il ricorso che non assolva a tale onere è inammissibile.
Il Fatto
Il Comune di Campo nell’Elba ha concesso a una società, per la durata di dodici anni, l’occupazione di una superficie demaniale marittima compresa nel porto di Marina di Campo, destinata a punto di ormeggio per natanti e a servizi complementari al diporto nautico. Il disciplinare allegato alla concessione imponeva alla concessionaria di installare, in accordo con il Comune, una catenaria nello specchio acqueo prospiciente la banchina e il molo del pesce, entro sei mesi dalla firma e comunque non oltre il 30 aprile 2022, con espressa previsione della decadenza in caso di inadempimento e della possibilità di proroga solo per accertate esigenze dovute a gravi imprevisti.
La società ha chiesto una proroga dei termini per l’installazione delle catenarie e delle colonnine. Il Comune l’ha accordata con provvedimento del 29 aprile 2022, fissando il nuovo termine al 1° giugno 2022 e richiamando il mancato rilascio del titolo abilitativo da parte del Genio Civile e le difficoltà di reperimento delle materie prime. Il ricorrente, qualificatosi come diportista utente del porto, ha impugnato tale provvedimento assumendo l’insussistenza dei presupposti eccezionali previsti dal disciplinare. Il Comune e la concessionaria hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare le eccezioni di rito, ritenendole fondate, e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire e carenza assoluta di interesse. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il ricorrente si è limitato a dichiararsi legittimato in quanto diportista utente del porto, senza però dimostrare tale circostanza, pur a fronte delle contestazioni delle controparti, che hanno altresì rilevato la sua residenza in un altro comune.
Il Collegio sottolinea un ulteriore profilo di incertezza: non è chiarito se il ricorrente sia diportista di uno dei punti di ormeggio dati in concessione alla società oppure di altro punto del porto gestito da terzi. La concessionaria ha espressamente negato che egli abbia un ormeggio nell’area attribuitale. Su questa base il Tribunale esclude che il ricorrente sia titolare di una posizione qualificata, non essendo destinatario di alcun effetto diretto del provvedimento di proroga, che riguarda il rapporto tra la società concessionaria e il Comune.
Quanto all’interesse ad agire, la sentenza rileva che non si comprende quale vantaggio concreto deriverebbe al ricorrente dall’annullamento della proroga al 1° giugno 2022, né dalla conseguente declaratoria di decadenza della concessione nei confronti della società. Parimenti non emergono concrete potenzialità lesive del provvedimento, essendo pacifico che la proroga concessa non ha in alcun modo impedito alle imbarcazioni di ormeggiare nell’area gestita dalla concessionaria.
La conclusione è quindi di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza assoluta di interesse. Le spese di lite, liquidate in duemila euro per ciascuna delle due parti resistenti oltre oneri accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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