Concorso pubblico, criteri di correzione e discrezionalità tecnica della commissione (TAR Campania n. 712 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di ampia discrezionalità tecnica, che si estende alla individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove e alla loro concreta applicazione. La predeterminazione dei criteri richiesta dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 è soddisfatta anche mediante una griglia articolata per indicatori descrittori e corrispondenti punteggi, purché idonea a esplicitare i parametri di giudizio senza comprimere l’elasticità valutativa. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai vizi sintomatici dell’eccesso di potere — incongruenza, irrazionalità, arbitrarietà, travisamento dei fatti — restando esclusa ogni sostituzione nel merito delle scelte e dei giudizi della commissione.
Il Fatto
Un Comune ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo parziale e indeterminato di agente di Polizia Locale, categoria C1. Il bando articolava la selezione in due prove scritte e una prova orale, richiedendo il punteggio minimo di 21/30 in entrambe le prove scritte per l’ammissione all’orale.
Il ricorrente, ammesso alle prove scritte, ha riportato 27,60/30 alla prima e 12,50/30 alla seconda, non conseguendo l’accesso alla prova orale. Ha quindi impugnato la determinazione di approvazione dei verbali e della graduatoria, i giudizi della commissione e gli atti presupposti, deducendo l’incompetenza dell’organo che aveva nominato la commissione, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e l’ingiustizia del giudizio sul proprio elaborato. Successivamente, con motivi aggiunti, ha censurato il verbale di riesame adottato in autotutela e la determinazione di assunzione dei vincitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal motivo sull’incompetenza dell’organo che ha nominato la commissione. La deliberazione di Giunta invocata dal ricorrente risulta superata dalla successiva deliberazione che ha sostituito l’art. 108 del regolamento comunale, attribuendo ora la nomina alla determinazione del responsabile del settore interessato. La censura è pertanto respinta.
Il nucleo del ricorso concerne la pretesa violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e la genericità della griglia di correzione. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la predeterminazione dei criteri è espressione della medesima discrezionalità tecnica che connota l’intera attività della commissione, non sindacabile se non per vizi sintomatici. Nel caso concreto la commissione, con apposito verbale, ha fissato per la seconda prova una griglia articolata in indicatori descrittori — contenuto, linguaggio tecnico, organizzazione dei contenuti — con punteggi progressivi e una proporzione matematica per il calcolo del voto. Tale griglia, osserva il Collegio, esprime contestualmente i criteri di valutazione e quelli di attribuzione dei punteggi, risultando immune da irragionevolezza o arbitrarietà.
Quanto al giudizio sull’elaborato, i doglianze del ricorrente miravano a contrapporre una valutazione alternativa a quella della commissione. Il Tribunale ribadisce che il sindacato sulle correzioni è limitato a palesi errori o travisamenti fattuali. Nel verbale di riesame la commissione ha analiticamente elencato svariati errori, anche su dati univocamente contenuti nella traccia, tali da fondare il giudizio negativo. Il Collegio rileva inoltre che il punteggio di 12,50/30 è talmente distante dalla soglia di 21/30 che anche una lieve revisione al rialzo non avrebbe consentito l’accesso all’orale.
Sui motivi aggiunti, il Tribunale esclude che il riesame in autotutela abbia carattere fittizio o punitivo: la commissione non ha attribuito punteggi peggiorativi ed ha operato una integrazione postuma della motivazione ammissibile, perché proveniente da atti del procedimento e non da scritti difensivi. Le censure di illegittimità derivata degli atti di assunzione cadono di conseguenza. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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