Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 707 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere nel termine fissato e nomina, per l’ulteriore inadempienza, un commissario ad acta con facoltà di delega. I poteri del commissario sono però circoscritti all’esecuzione del titolo azionato e non si estendono al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza e del contributo unificato: per queste ultime restano esperibili gli ordinari rimedi esecutivi o un nuovo ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. Non sono dovute nemmeno le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 100.000,00, oltre interessi legali moratori ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.

La ricorrente ha rappresentato l’avvenuta notifica del titolo all’ente, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla documentazione prodotta. Da essa emerge il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla Cancelleria il 17 ottobre 2025; la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, eseguita il 3 giugno 2025; il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; la mancata esecuzione delle statuizioni per mancato pagamento delle somme.

Rispettate le formalità procedurali e accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di corrispondere le somme entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto competente, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, su richiesta della parte corredata da dichiarazione sulla scadenza del termine e sulla perdurante inottemperanza, provvede entro novanta giorni a dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’ente inadempiente.

Il Collegio precisa che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Deve essere rispettata la disciplina dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L., che sottrae alla procedura commissariale le somme ivi richiamate.

Quanto alle spese, non sono dovute quelle non funzionali all’introduzione del giudizio, come le spese di precetto o delle procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’ente. Non è invece accolta la richiesta di estendere i poteri del commissario al pagamento delle spese del giudizio e del contributo unificato: secondo l’orientamento condiviso, i poteri commissariali sono circoscritti all’esecuzione del titolo e non si estendono a tale ulteriore condanna, per la quale si possono attivare gli ordinari rimedi esecutivi o un altro ricorso ex art. 112 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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