Estromissione della mandante e conservazione del contratto di appalto integrato (TAR Campania n. 594 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdita, in capo a un partecipante al raggruppamento temporaneo, dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis, la stazione appaltante può autorizzare l’estromissione del soggetto divenuto carente e consentire ai superstiti di proseguire il rapporto, a norma dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. La misura è ammessa anche nella fase esecutiva del contratto, sempre che l’offerta presentata in gara resti sostanzialmente immodificata e il rimedio sia valutato sufficiente. La valutazione di tempestività e adeguatezza delle misure correttive costituisce espressione di discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. La conservazione del rapporto contrattuale risponde ai principi del favor partecipationis e del risultato. Le irregolarità formali della documentazione amministrativa non comportano l’esclusione automatica e sono sanabili mediante il soccorso istruttorio, quando non attingono l’offerta tecnica o economica.

Il Fatto

Il Comune di Maiori indice una gara aperta per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un nuovo complesso scolastico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione viene disposta in favore di un raggruppamento temporaneo costituendo, con determina del 21 maggio 2025.

La società collocata al secondo posto in graduatoria impugna l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo vizi della procedura e, in particolare, l’alterazione dell’impostazione progettuale, l’omessa sottoscrizione di dichiarazioni relative agli oneri della sicurezza e il difetto di qualificazione della mandante. Propone poi motivi aggiunti avverso la successiva determina che autorizza la riduzione del raggruppamento con estromissione della mandante. Il raggruppamento aggiudicatario propone ricorso incidentale escludente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via prioritaria il ricorso principale e i motivi aggiunti, richiamando l’orientamento per cui, alla luce della giurisprudenza europea, il gravame principale va scrutato per primo, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità dell’incidentale.

Respinge le eccezioni di tardività. Secondo l’art. 120, comma 2, c.p.a., interpretato conformemente al diritto dell’Unione, il termine decorre dalla piena conoscibilità degli atti; l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi di messa a disposizione sulla piattaforma differisce il dies a quo. Il ricorso risulta tempestivo. Infondata è anche l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché il provvedimento autorizzatorio della riduzione è atto espressione di poteri autoritativi che incide sulla procedura, con richiamo all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a.

Nel merito, il primo motivo è infondato: le soluzioni proposte dall’aggiudicataria costituiscono migliorie e non varianti, non alterando l’impostazione architettonica del progetto posto a base di gara, come confermato dalla verificazione disposta dal Collegio. La valutazione sulla portata migliorativa rientra nella discrezionalità tecnica della commissione. I motivi sulla sottoscrizione delle dichiarazioni sono parimenti respinti: le irregolarità formali non sono previste a pena di esclusione e restano sanabili con il soccorso istruttorio, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 97 d.lgs. n. 36/2023, che ammette estromissione o sostituzione del partecipante carente, anche in fase esecutiva, a condizione dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta. L’amministrazione ha ritenuto la misura tempestiva e sufficiente, avendo il consorzio dimostrato di possedere da solo tutti i requisiti. Tale valutazione resiste alle censure, in coerenza con i principi del favor partecipationis e del risultato. Legittima è quindi l’autorizzazione alla prosecuzione del contratto da parte del solo consorzio.

Ne segue l’improcedibilità della domanda di inefficacia del contratto e, per l’infondatezza del ricorso principale, l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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