Grave illecito professionale e verifica anomalia: autonomia valutativa della stazione appaltante (TAR Sardegna n. 572 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annotazione nella sezione B del Casellario informatico ANAC ha mera valenza di pubblicità notizia e non implica alcun automatismo espulsivo, né alcuna valutazione sulla gravità dei fatti che si imponga alla stazione appaltante. Spetta all’amministrazione, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, valutare se la pregressa vicenda risolutoria integri un grave illecito professionale, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta illogicità e irragionevolezza. La valutazione di equivalenza dei CCNL e quella di anomalia dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e devono essere condotte in modo globale e sintetico, non parcellizzato; l’ammissione alla gara non richiede obbligo di motivazione analitica, potendo essa risultare anche per facta concludentia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione del Lotto 13 di un accordo quadro per il servizio vitto negli istituti penitenziari della Sardegna, disposta dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria in favore della controinteressata. L’offerente risultata aggiudicataria aveva formulato l’offerta applicando un CCNL diverso da quello indicato nel disciplinare ed era stata sottoposta a verifica di anomalia, superata con giudizio di sostenibilità dell’offerta.
La ricorrente, seconda classificata, deduceva plurimi profili di illegittimità: la mancata esclusione per l’utilizzo di un CCNL non equivalente e per la pregressa risoluzione contrattuale annotata nel Casellario ANAC; l’inattendibilità dell’offerta per sottostima di voci di costo; l’appiattimento delle valutazioni tecniche da parte della commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il motivo concernente il grave illecito professionale, ricordando che l’iscrizione nella sezione B del Casellario ANAC ha valore meramente informativo e non preclude alla stazione appaltante un autonomo apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore. In coerenza con il principio della fiducia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, valorizzato dall’art. 4 quale parametro interpretativo, la valutazione dell’inaffidabilità è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, che non è tenuta a motivare l’ammissione quando non ravvisi profili di rilevanza della vicenda pregressa.
Quanto al CCNL, il Tribunale ha escluso la fondatezza della censura: la dichiarazione di equivalenza era presente nella domanda di partecipazione e la verifica di equipollenza delle tutele risultava dal verbale del 28 ottobre 2025. Ha inoltre ritenuto inammissibile la pretesa della ricorrente di sostituire le proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante, trattandosi di apprezzamento tecnico sindacabile solo per manifesta illogicità.
Sulla congruità dell’offerta, il Collegio ha ribadito che il giudizio di anomalia è espressione di ampia discrezionalità tecnica e deve essere globale e sintetico, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Le giustificazioni presentate dall’aggiudicataria, correlate alle condizioni di favore derivanti dai volumi di acquisto e dalla logistica, sono state ritenute attendibili senza profili di manifesta illogicità.
Infine, il TAR ha disatteso il motivo subordinato sull’appiattimento dei punteggi: le formule linguistiche impiegate dalla commissione ricalcavano gli elementi di valutazione della lex specialis e l’attribuzione di punteggi identici non è di per sé sintomo di valutazione stereotipata, potendo dipendere dall’elevata specializzazione degli operatori in un servizio standardizzato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.