Carta docente non eseguita: ottemperanza con commissario ad acta e no astreinte (TAR Campania n. 497 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, quando l’Amministrazione non dia prova dell’avvenuto riconoscimento del beneficio riconosciuto dal titolo, il giudice accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il giudice dell’ottemperanza deve verificare in concreto la sussistenza di “altre ragioni ostative”, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, potendo la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificare il diniego della sanzione.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero resistente al conferimento della carta per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre spese.

Dedotta la notifica della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e il passaggio in giudicato del titolo, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato il rispetto delle formalità procedurali: la sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 17 dicembre 2024 a mezzo PEC; è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dal certificato di cancelleria; è decorso il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Accertato che le statuizioni del dispositivo non avevano ricevuto esecuzione, per la mancata prova dell’avvenuto riconoscimento della carta docente, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio per tutti gli anni indicati entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, affinché — previa richiesta della parte attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza — si insedi e provveda entro ulteriori novanta giorni a dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha precisato che il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Ne consegue che spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo. Il Collegio ha quindi ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna all’astreinte.

Le spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, tenuto conto della serialità del contenzioso sulla carta docente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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