Cessata la materia del contendere per accesso agli atti tardivamente ostesi (TAR Lombardia n. 1620 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione evade l’istanza di accesso agli atti con l’ostensione integrale della documentazione richiesta, l’interesse sostanziale azionato con il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. risulta soddisfatto e il giudizio va definito con la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’intervenuta ostensione non comporta di per sé la condanna dell’amministrazione alle spese: la compensazione è giustificata quando l’ente non è rimasto inerte, ha attivato il contraddittorio con il controinteressato e ha informato il richiedente, e quando la peculiarità del caso concreto esclude una soccombenza virtuale della parte pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo finitimo a un’area interessata da un intervento edilizio, ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti, chiedendo copia del permesso di costruire rilasciato a una società e degli elaborati progettuali allegati. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio-diniego, l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna dell’ente al rilascio della documentazione.

Costituitosi in giudizio, il Comune ha rappresentato di aver trasmesso la documentazione in data 14.01.2026, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Anche la società controinteressata ha dichiarato di non opporsi all’accesso, costituendosi al solo fine di conoscere l’esito della richiesta. Il ricorrente ha confermato l’avvenuta ostensione, ma ha insistito per la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il rilascio era seguito solo dopo la notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’istanza di accesso è stata evasa positivamente mediante l’ostensione della documentazione richiesta. Su questa premessa, ha ritenuto che l’interesse fatto valere in giudizio fosse integralmente soddisfatto e che il giudizio dovesse essere definito con la declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

La questione si sposta quindi sul regolamento delle spese. Il ricorrente invocava la soccombenza virtuale, sul presupposto che l’ostensione fosse intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso. Il Collegio non ha aderito a questa impostazione, valorizzando invece il comportamento complessivo dell’amministrazione.

Il Tribunale ha osservato che il Comune non è rimasto inerte davanti all’istanza di accesso: si è attivato per espletare il contraddittorio con il privato controinteressato e ha informato il ricorrente di tale attività. Ha inoltre considerato che quest’ultimo aveva presentato due distinte istanze di accesso relative a documentazione edilizia, chiedendo all’amministrazione di esaminare “con priorità” la seconda, estranea al presente giudizio. La tempistica dell’ostensione rispetto alla data di deposito del ricorso è stata valutata unitamente a tali peculiarità del caso concreto.

Da questi elementi il Collegio ha tratto la conclusione che sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio, escludendo la condanna dell’ente. Nel dispositivo il ricorso è stato conseguentemente definito, restando fermo l’accertamento del venir meno dell’interesse originariamente azionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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