Accertamento inottemperanza a demolizione va limitato alle opere non caducate (TAR Campania n. 324 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, quale atto ricognitivo che costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, non può riferirsi all’ordine demolitorio nella sua interezza quando questo sia stato parzialmente annullato in sede giurisdizionale. L’amministrazione deve espungere dal novero delle opere abusive accertate quelle fatte salve dal giudicato, perché l’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 opera di diritto, ma presuppone un’attività istruttoria completa e coerente con il decisum. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha natura vincolata, può essere irrogata nel medesimo atto di accertamento e non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile con terreno, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e aveva contestualmente irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00. L’ingiunzione e il diniego di accertamento di conformità erano già stati parzialmente annullati con una precedente sentenza del medesimo Tribunale, che aveva fatto salve alcune opere, mentre per le restanti era pendente appello.

La ricorrente deduceva il difetto di presupposto, il carattere atipico del provvedimento, la mancata notifica del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, l’inapplicabilità retroattiva della sanzione, l’incompetenza dell’organo e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria. Il Comune, dopo l’annullamento parziale dell’ingiunzione e del diniego di sanatoria, si era limitato a richiamare l’ordinanza ripristinatoria nel suo complesso, accertando l’inottemperanza all’ordine demolitorio nella sua interezza, senza espungere le opere fatte salve dal giudicato.

Richiamando l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, il Collegio ha ricordato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale opera di diritto allo scadere del termine, ma richiede un atto amministrativo che ne accerti l’avvenuto verificarsi e costituisca titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. L’atto di accertamento, pertanto, deve certificare il trasferimento della proprietà e rendere percepibile l’effetto ablatorio, ma non può estendersi oltre ciò che il titolo presupposto ancora consente.

Il Tribunale ha quindi annullato in parte qua il provvedimento, nella parte relativa alle opere dichiarate legittime dalla precedente sentenza. Per le altre opere, la cui abusività era stata confermata, il provvedimento resiste: la mancata notifica del verbale di sopralluogo non ha efficacia viziante, perché tale atto è endoprocedimentale e meramente ricognitivo. La sanzione pecuniaria, essendo il termine scaduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 164/2014, costituisce atto vincolato e può essere disposta nel medesimo atto di accertamento, la cui notifica integra la contestazione immediata dell’illecito.

Il Collegio ha altresì escluso i vizi relativi alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività dovuta e rigidamente vincolata, e all’incompetenza dell’organo, spettando all’Ufficio Patrimonio la sola successiva fase di iscrizione. Ha infine precisato che l’eventuale accoglimento dell’appello avverso i capi non annullati produrrebbe effetto caducante sull’intero atto, in ragione del nesso di presupposizione tra ordine di demolizione e acquisizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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