Reclamo al commissario ad acta improcedibile per tardiva ottemperanza dell’Inps (TAR Marche n. 127 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso l’atto del commissario ad acta è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’ottemperanza al giudicato risulti realizzata solo successivamente alla proposizione del reclamo, per effetto di una tardiva produzione documentale della resistente amministrazione. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e non organo straordinario dell’amministrazione: non è quindi tenuto all’avviso di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. legge n. 241/1990, né la delega a un funzionario dell’ente è preclusa, ove la sentenza di nomina la consenta espressamente. Non integra violazione o elusione del giudicato la riedizione del potere amministrativo prefigurata dalla stessa sentenza di ottemperanza, e la diversità del periodo utile ai fini del trattamento di fine servizio rispetto a quello pensionistico non consente l’applicazione delle disposizioni dettate per la pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo una prima cessazione dal servizio e una successiva riammissione, agiva per l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Marche aveva annullato la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio. Con la sentenza di ottemperanza il Tribunale nominava commissario ad acta il Direttore generale dell’Inps, consentendo l’esercizio personale o tramite funzionario appositamente delegato.
Il commissario, per il tramite del delegato, adottava la determinazione che riliquidava il trattamento e confermava le trattenute sul pregresso. Il ricorrente proponeva reclamo ex art. 114 cod. proc. amm., deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’incompetenza del delegato, la nullità per elusione del giudicato e l’erroneità dei conteggi, chiedendo la nomina di un diverso commissario e la penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del commissario ad acta come ausiliario del giudice, richiamando Consiglio di Stato ad. plen. n. 8 del 2021. Il compito del commissario non è esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico, ma dare attuazione alla pronuncia del giudice. Ne deriva che il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento non assume rilievo.
Quanto alla delega, la facoltà era espressamente prevista nella sentenza di nomina, che indicava il Direttore generale dell’Inps con possibilità di provvedere personalmente o tramite funzionario appositamente delegato con atto formale. La delega all’organo precedentemente inerte non era quindi preclusa.
La Corte esclude poi la violazione o elusione del giudicato: la sentenza di ottemperanza aveva prefigurato proprio la riedizione del potere, e le somme spettanti erano qualificate come eventuali. Sul punto, tuttavia, il Collegio rileva che solo con il deposito del 20 gennaio 2025, successivo alla proposizione del reclamo, l’Inps ha reso disponibile la documentazione contabile mai prima palesata.
Dall’analisi di tale documentazione emerge la ricostruzione dei pagamenti succedutisi dal 1988 al 1997, la conferma che l’importo complessivo dovuto è pari a € 4.345,91 con detrazione delle somme già corrisposte, e la legittimità del recupero degli interessi composti al saggio del 4,25% in virtù dell’art. 4 del DPR 1032/1973. Le ritenute mensili operate sul cedolino riguardavano invece l’indennità una tantum, e non il trattamento di fine servizio.
Sulla diversità del periodo utile, il Collegio osserva che pensione e indennità di buonuscita hanno diversa fonte normativa e che, in difetto di deroghe legislative, non sono applicabili al trattamento di fine servizio le disposizioni dettate per la pensione, richiamando Consiglio di Stato Sez. VI n. 700 del 2000 e n. 2335 del 2017. Il reclamo è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna dell’Inps alle spese.
Nota della Redazione
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