Imposta di soggiorno e giurisdizione tributaria: confermato il difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 61 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche normative apportate al regime dell’imposta di soggiorno — in particolare dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180 d.l. n. 34/2020, conv. con mod. in legge n. 77/2020 — l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta ha natura esclusivamente tributaria. Ne consegue il venir meno della loro qualifica di agenti contabili e l’attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. La valenza retroattiva della qualificazione è assicurata dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, conv. con mod. in legge n. 215/2021, applicabile anche alle vicende anteriori al 19.5.2020. Ne deriva che la giurisdizione del giudice tributario sussiste per le domande introdotte dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società già gestore di una struttura ricettiva e i soggetti che nel tempo ne avevano rivestito la carica di amministratore unico. Si chiedeva il risarcimento del danno erariale derivato dall’omesso riversamento alla città metropolitana dell’imposta di soggiorno riscossa presso gli ospiti per alcune annualità tra il 2018 e il 2019, per un importo complessivo quantificato in euro 339.228,94, comprensivo di interessi e costi di riscossione. Le somme, regolarmente comunicate quanto a presenze, non erano state riversate nonostante solleciti e ingiunzione; nelle more la società era stata dichiarata fallita.
La Sezione territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, individuando nel giudice tributario quello munito di potestas iudicandi. Contro tale pronuncia ha proposto appello la Procura regionale, sostenendo la persistente giurisdizione contabile, in particolare per i fatti anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020. Il fallimento della società e l’ex amministratore si sono costituiti chiedendo il rigetto del gravame; l’amministrazione danneggiata ha aderito alle conclusioni del requirente. Due appellati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione dichiara la contumacia dei due appellati non costituiti, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Nel merito, l’appello è infondato. La Corte rileva che, successivamente alla proposizione del gravame, le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, hanno chiarito che, a seguito delle modifiche normative al regime dell’imposta di soggiorno, l’obbligo dei gestori di versare l’imposta ha natura esclusivamente tributaria, con conseguente venir meno della qualifica di agenti contabili e attrazione delle liti nella sfera della giurisdizione tributaria.
Non vale obiettare che si tratti di fatti anteriori alla novella. L’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 ha stabilito, con disposizione di interpretazione autentica dell’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, la valenza retroattiva di tale norma, con incidenza indiretta sulla giurisdizione, applicandosi anche alle vicende anteriori al 19.5.2020.
Sotto il profilo del diritto intertemporale processuale, la Corte richiama l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui sia il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 sia l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 hanno dettato norme di natura esclusivamente sostanziale — l’una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l’altra all’efficacia nel tempo della stessa qualificazione — con ricadute indirette sull’attribuzione della giurisdizione, attratta al giudice tributario dal momento della loro rispettiva entrata in vigore (Cass., SS.UU., nn. 14028/2024 e 22963/2025).
Nella specie, la domanda risarcitoria è stata introdotta in data 10.7.2023, dunque dopo l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. Ne discende che, a mente dell’art. 13 c.g.c., già allora la giurisdizione era devoluta al giudice tributario e non a quello contabile. In difformità del precedente indirizzo, la Sezione conferma quindi la giurisdizione del giudice tributario.
La definitiva sistemazione della questione da parte della Suprema Corte, avvenuta solo dopo la proposizione del gravame, impone la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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