Rinnovo porto d’armi: diniego per difetto di buona condotta (TAR Campania n. 203 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto di fucile per uso tiro a volo può essere negata o non rinnovata quando difetta il requisito della buona condotta. Le norme degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 non esauriscono il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza, che può ricusare la licenza anche a chi non prova la buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi. Il diniego si fonda su un giudizio prognostico di inaffidabilità, distinto dalla pericolosità sociale, e può essere sorretto da fatti non più rilevanti penalmente o mai sfociati in condanna. In sede procedimentale, l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non impone all’amministrazione un’analitica confutazione delle osservazioni della parte, essendo sufficiente che risulti la loro considerazione complessiva. Non è violato il contraddittorio se talune circostanze ostative sono precisate solo nel provvedimento finale, quando le ragioni fondamentali erano già state comunicate.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2018 la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, con validità di sei anni. Nel 2024 ha presentato istanza di rinnovo alla Questura competente. Il Questore, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, ha respinto l’istanza con decreto notificato nel 2025. L’interessato ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, la non pertinenza dei fatti contestati rispetto al rischio di abuso delle armi e il difetto di motivazione.

Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio e ha depositato memoria difensiva. La causa è stata trattata nel merito all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 ed è stata decisa con ricorso respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo procedimentale. La motivazione finale non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. È sufficiente che da essa risulti che l’amministrazione ha valutato complessivamente le controdeduzioni. Nella specie il Questore ha preso in esame la memoria difensiva, giudicandola non idonea a superare i motivi ostativi. Sufficiente, dunque, la motivazione, sostenuta da un’articolata elencazione di circostanze ostative.

Quanto all’asserito ampliamento dei motivi nel provvedimento finale, il Tribunale esclude la violazione del contraddittorio: la comunicazione preventiva indicava già le ragioni fondamentali del diniego, richiamando la sentenza di condanna e i procedimenti penali pendenti in materia ambientale, dai quali la Questura ha desunto un profilo comportamentale non conforme al sicuro affidamento richiesto al titolare di licenza di armi.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama gli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Oltre alle ipotesi di diniego vincolato per specifici reati, l’art. 43 consente di ricusare la licenza ai condannati per delitto diverso e a chi non prova la buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 5398 del 2014). Legittimamente, quindi, il rinnovo è stato negato in ragione di condanne per reati non attinenti all’uso delle armi e di plurime circostanze oggettive.

Sul difetto di motivazione, il Tribunale osserva che l’inaffidabilità all’uso delle armi giustifica il divieto con valenza tipicamente cautelare, senza necessità di provare l’avvenuto abuso. Il giudizio non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità del soggetto, e può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanna o in misure di pubblica sicurezza (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 6530 del 2024). La motivazione della Questura è congrua e sufficiente.

Infine, il Collegio conferma che l’Autorità può apprezzare, quali indici di possibile uso improprio, fatti o episodi non necessariamente o non più rilevanti ai fini penali, se idonei a corroborare un giudizio di attuale inaffidabilità (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 3444 del 2023). La discrezionalità esercitata, pur opinabile, non è irragionevole né sproporzionata. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *