Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sardegna n. 615 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’esecuzione parziale del comando contenuto nella sentenza non esclude la declaratoria di mancata ottemperanza in relazione alla parte residua. Il giudice amministrativo, accertata la persistenza del mancato integrale pagamento, nomina il commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti sostitutivi, assegnando un termine congruo. La nomina non è esclusa dalla pendenza di iniziative sollecitatorie dell’amministrazione prive di esito. Quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non è dovuto alcun compenso commissariale.
Il Fatto
La vicenda prende le mosse da una sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva accolto il ricorso di un docente per il riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Formatosi il giudicato per mancata impugnazione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, lamentando l’inerzia dell’amministrazione e chiedendo la condanna all’esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta anzitutto il contenuto del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro: la condanna riguarda sia il riconoscimento del capitale, sia la rifusione delle spese. L’amministrazione, con un proprio decreto, ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ottemperando così solo parzialmente al comando.
Quanto alla parte relativa al capitale, la sentenza è rimasta ineseguita. In camera di consiglio la difesa del ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento, mentre la difesa erariale si è limitata a dichiarare di aver sollecitato la propria amministrazione, senza offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia.
Il Tribunale qualifica quindi il parziale adempimento come insufficiente a escludere l’ottemperanza dovuta e ritiene sussistente il presupposto per l’esecuzione in via sostitutiva. L’inerzia dell’amministrazione rispetto al residuo obbligo di pagamento integra il mancato integrale adempimento e giustifica l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Il Collegio individua il commissario nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, e assegna per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
Per la parte già eseguita, relativa alla refusione delle spese legali, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere; per il resto accoglie il ricorso. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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