Onere motivazionale rafforzato nel diniego di autorizzazione paesaggistica (TAR Campania n. 126 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo quando si fonda su formule standardizzate, quali il generico richiamo all’elevato impatto paesaggistico, e non su un apprezzamento comparativo puntuale tra le caratteristiche dell’opera e il contesto tutelato. Il giudizio di compatibilità paesaggistica richiede la descrizione dettagliata dell’edificio, del contesto in cui si colloca e del rapporto tra i due, al fine di verificare se l’intervento si inserisca in modo armonico nel paesaggio. Non è sufficiente il richiamo all’esistenza del vincolo, né l’evocazione di un rischio di impatti cumulativi derivante dalla proliferazione di interventi analoghi, se tali affermazioni restano generiche. Il privato che abbia qualificato la propria istanza come domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria non può poi invocare i termini più brevi previsti per la procedura semplificata, in contrasto con i canoni di buona fede e collaborazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile situato in una frazione del Comune di Castellabate, ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica per lavori di ristrutturazione edilizia e recupero del sottotetto, insieme al parere contrario della Soprintendenza e agli atti presupposti. L’intervento prevedeva, quali uniche modifiche visibili all’esterno, l’apertura di un terrazzino a tasca e la realizzazione di due finestre a raso sul tetto.
Respinta la domanda cautelare per mancanza del periculum in mora, il ricorrente ha coltivato il gravame con cinque motivi, affidati alla violazione di legge e all’eccesso di potere, depositando perizia tecnica a sostegno delle proprie tesi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla riconducibilità dell’intervento alle fattispecie sottratte all’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il punto A.1 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017 riguarda solo le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, mentre il progetto comporta modifiche visibili all’esterno, incluso il terrazzino. Ne segue l’inapplicabilità anche del punto A.2, riferito alle sole aperture esterne o finestre a tetto.
Quanto alla pretesa formazione del parere favorevole per silenzio assenso, il Tribunale rileva che il ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, trattata come tale dall’amministrazione. Non può quindi giovarsi dei termini più stringenti dettati dalla procedura semplificata, poiché ciò contrasterebbe con i canoni di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990, con il divieto di venire contra factum proprium e con l’abuso delle posizioni giuridiche. La condotta del privato, che ha indotto l’amministrazione a seguire l’iter ordinario, non consente di invocare a posteriori un errore da esso stesso determinato.
È invece fondata la censura sul difetto di motivazione. Il giudizio paesaggistico consiste in un apprezzamento comparativo tra i contenuti del vincolo e le circostanze di fatto dell’intervento. Il diniego non può fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo, ma deve descrivere in modo dettagliato l’edificio, il contesto paesaggistico e il rapporto tra essi, secondo il modello enucleato dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 8400 del 2021; n. 1626 del 2021).
Nel caso concreto, l’amministrazione non ha assolto a tale onere: il diniego non illustra adeguatamente le ragioni di contrasto tra l’intervento e il contesto. L’espressione “elevato impatto paesaggistico” risulta standardizzata e non calibrata sulle specificità del caso. Non sorreggono il provvedimento il richiamo alle caratteristiche storiche di un immobile che non è inciso da alcun decreto di vincolo, né la dedotta distonicità, smentita dalla documentazione che attesta la presenza di interventi analoghi nelle vicinanze. Anche il riferimento al rischio di impatti cumulativi ripete le medesime carenze motivazionali.
Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte ricorrente.
Nota della Redazione
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