Firma della domanda in ogni pagina: clausola incongrua e soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 1273 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che impone la sottoscrizione della domanda di partecipazione in ogni pagina non ha natura immediatamente escludente quando la relativa inosservanza costituisca evento futuro rispetto alla lex specialis, con la conseguenza che l’esclusione è impugnabile unitamente al provvedimento applicativo. Tale previsione è incongrua quando la domanda sia trasmessa in formato digitale: il documento scansionato è unico e inscindibile, sicché la firma in calce è idonea a garantire la riferibilità dell’istanza al candidato e l’assunzione di responsabilità sulle dichiarazioni. La mancata sottoscrizione di ogni pagina non può dunque fondare l’esclusione, in applicazione del favor partecipationis e del principio di strumentalità delle forme. Ove l’amministrazione ritenga incompleto un atto comunque prodotto, è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dall’ASP di Enna per la copertura di posti di fisioterapista, presentando la domanda tramite il portale indicato dall’amministrazione, con registrazione, credenziali univoche e allegazione di copia del documento di identità. La domanda, composta di più pagine, era sottoscritta in calce ma non in ogni singola pagina.

L’amministrazione disponeva l’esclusione della candidata, ritenendo violata la previsione del bando che imponeva la firma su ciascuna pagina a pena di esclusione, e rigettava l’istanza di riesame. La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, ottenendo in sede cautelare l’ammissione con riserva alla procedura. Le prove non erano ancora state espletate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni in rito. Quanto alla prima, la clausola del bando sulla firma di ogni pagina non è immediatamente escludente, perché la sua inosservanza si configura come evento futuro rispetto alla lex specialis: legittima è quindi l’impugnazione insieme al provvedimento applicativo. Quanto alla seconda, nei concorsi per l’accesso all’impiego pubblico non sussistono controinteressati prima della formazione della graduatoria, nella specie non ancora emessa, come affermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 8487 del 2023.

Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR richiama il proprio precedente TAR Sicilia – Catania n. 3967 del 2023, reso in un giudizio avente ad oggetto la stessa amministrazione: la previsione sulla firma di ogni pagina muove da una logica cartacea e non considera che, una volta scansionato e trasmesso in formato digitale, il documento è unico e non frazionabile. La sottoscrizione in calce è perciò sufficiente ai fini della riferibilità e dell’assunzione di responsabilità.

Il Collegio valorizza il principio di strumentalità delle forme e la giurisprudenza amministrativa che, in materia di evidenza pubblica, esclude l’esclusione per la mancata firma di ogni pagina quando la provenienza del documento sia certa. Ne deriva l’incongruenza della clausola rispetto alle concrete modalità di trasmissione telematica previste dalla disciplina della selezione.

Il TAR ravvisa inoltre la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, che consente la presentazione telematica della domanda con semplice sottoscrizione e deposito di copia del documento di identità. Infine, non ricorreva un’assenza integrale di un documento indispensabile, ma una mera incompletezza di un atto comunque prodotto: nulla ostava quindi all’esercizio del soccorso istruttorio. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’ASP alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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