Trasferimento fuori zona rivendita tabacchi e requisiti di popolazione (TAR Campania n. 125 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di distribuzione e vendita di prodotti da fumo, il trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria già operante è subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 42, lett. d), d.l. n. 98/2011 e dell’art. 10, comma 5-bis, d.m. n. 38/2013, al rispetto dei medesimi requisiti previsti per l’istituzione di nuove rivendite: la distanza non inferiore a 200 metri da altra rivendita e, ove applicabili, il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti. Il criterio della popolazione non opera soltanto per l’istituzione di nuovi esercizi, ma anche per i trasferimenti fuori zona, al fine di impedire la fuga delle rivendite dalle aree meno redditizie verso quelle ad alta redditività. La distinzione tra trasferimenti in zona e fuori zona si fonda sul parametro della distanza superiore a 600 metri dalla sede originaria. Il superamento della distanza massima di 3000 metri è ammesso solo al ricorrere di eccezionali circostanze, il cui accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione resistente.
Il Fatto
Il titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio chiedeva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il trasferimento fuori zona della sede, situata in una frazione del Comune di Montecorice, verso altra località dello stesso Comune, per uno spostamento complessivo di 5600 metri. A fondamento dell’istanza il ricorrente poneva la bassa redditività dell’esercizio e la maggiore appetibilità della sede proposta, collocata su strada di grande flusso, in prossimità di un porto turistico e di strutture ricettive.
L’Agenzia respingeva l’istanza rilevando il mancato rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti e il superamento della distanza massima di 3000 metri prevista per quel Comune, non ravvisando le eccezionali circostanze necessarie alla deroga. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, che con ordinanza n. 177 del 7 maggio 2025 respingeva la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza di merito, accoglieva la tesi dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 24, comma 42, d.l. n. 98/2011, adottato per risolvere il contrasto tra disciplina nazionale e direttiva n. 2006/123/CE, che vieta di subordinare l’autorizzazione all’esistenza di un bisogno economico o alla valutazione degli effetti economici dell’attività. Il criterio della produttività minima è stato così sostituito da parametri oggettivi: la distanza da altra rivendita e il rapporto tra rivendite e abitanti.
Il regolamento attuativo, d.m. n. 38 del 21 febbraio 2013, come modificato dal d.m. del 12 febbraio 2021, all’art. 10, comma 5-bis, distingue i trasferimenti in zona da quelli fuori zona, prevedendo solo per questi ultimi il rispetto dei parametri della distanza e del rapporto con la popolazione. Il criterio discretivo è la distanza superiore a 600 metri dalla sede originaria.
La distinzione — osserva il TAR — risponde all’esigenza di evitare la trasmigrazione degli esercizi dalle zone meno trafficate verso i quartieri ad alta redditività, che pregiudicherebbe la razionale distribuzione della rete. Pertanto i requisiti di distanza e popolazione si applicano, ove possibile, anche ai trasferimenti di rivendite già operanti: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il rapporto con la popolazione non è confinato all’istituzione di nuovi esercizi.
Nel caso concreto, il trasferimento richiesto era fuori zona, essendo pacifica una distanza dalla sede originaria superiore a 600 metri. Nel Comune risultano presenti 8 rivendite per 2652 abitanti, con un rapporto di una rivendita ogni 332 abitanti: il parametro legale è quindi già superato e non può essere ulteriormente alterato mediante lo spostamento fuori zona.
Quanto alla distanza massima di 3000 metri, il Collegio riconosce che essa è superabile al ricorrere di eccezionali circostanze, ma rileva che l’amministrazione ha legittimamente escluso la loro sussistenza, in ragione della sovrabbondanza di rivendite rispetto al rapporto legale e della prevalenza dell’interesse al mantenimento dell’attuale configurazione della rete. Infondata è anche la censura relativa al depauperamento della zona di provenienza: la normativa considera entrambe le sedi, per prevenire l’abbandono delle aree economicamente meno convenienti. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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