Esecuzione del giudicato sulla carta docente: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 321 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’Amministrazione scolastica a rendere disponibile la carta docente, con le stesse regole del personale di ruolo, è titolo idoneo all’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo quando l’obbligo sia rimasto ineseguito. La notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, quale recapito idoneo allo scopo, fa decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Esperito infruttuosamente tale termine, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata negli interessi legali maturati sul credito accertato, dal giorno della notificazione della pronuncia di ottemperanza a quello dell’adempimento, spontaneo o sostitutivo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta docente, con le stesse regole del personale di ruolo, per un importo di mille euro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria.

Ricevuta la notificazione della sentenza al proprio domicilio digitale, l’Amministrazione non aveva poi fornito quanto dovuto. Il docente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato l’accredito della somma e la fissazione di una penalità per ogni ritardo o inosservanza successiva. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’omesso adempimento non è contestato: l’Amministrazione non si è costituita e il ricorrente ha documentato sia il passaggio in giudicato della pronuncia sia la sua notificazione. Ne deriva la sussistenza dei presupposti del rito dell’ottemperanza, esperibile dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario.

Il primo snodo è il decorso del termine. Il TAR verifica che è scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione era avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato quale domicilio digitale del Ministero, ritenuto idoneo allo scopo; sul punto il Collegio richiama un consolidato orientamento di vari TAR.

Il secondo snodo è la legittimazione del difensore. Il ricorrente ha agito in questa sede avvalendosi del mandato rilasciato per il giudizio civile. Il TAR lo ritiene corretto, perché la procura che estende i poteri del difensore a ogni stato e grado attribuisce lo ius postulandi anche nel processo di esecuzione, e tale è il giudizio di ottemperanza quando si chiede l’esecuzione di una condanna al pagamento di un importo monetario predeterminato, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato.

Nel merito, la domanda è accolta: si ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente o in un dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale.

Il TAR accoglie anche la domanda di condanna alla somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificandola negli interessi legali sul credito complessivo, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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