Esecuzione del giudicato sulla Carta docente per il personale precario (TAR Emilia-Romagna n. 253 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito con il rimedio dell’ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta docente al personale scolastico con contratto a tempo determinato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per i provvedimenti giurisdizionali, linerzia dell’Amministrazione non costituita integra i presupposti dell’art. 112 e segg. cod.proc.amm. Il giudice ordina pertanto l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che le riconosceva il diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile lo strumento per un importo di tremila euro, oltre interessi fino al soddisfo.
Passata in giudicato la sentenza, e documentato il relativo certificato, l’interessata ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato rimasto inadempiuto, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario risulta documentato dalla ricorrente e non contestato dall’Amministrazione, neppure costituitasi. Da qui la sussistenza dei presupposti per esperire il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il Tribunale verifica inoltre il decorso del termine che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Nel caso di specie il termine di centoventi giorni risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
Accertata l’inerzia, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione ricevuta dalla ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.