Concessioni su suolo pubblico: la proroga ex lege non presuppone la scarsità (TAR Sicilia n. 2712 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga ex lege delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, prevista dall’art. 181, comma 4-bis, del d.l. n. 34/2020, non può essere disapplicata dal Comune per preteso contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE se non ricorre il presupposto della scarsità del bene “suolo pubblico”. Tale presupposto non è presunto, ma deve essere accertato dall’ente locale mediante l’individuazione delle aree e dei posteggi da destinare al commercio, secondo la programmazione imposta dalla normativa regionale e comunale. L’omessa attuazione di tale programmazione non può essere invocata dall’Amministrazione a proprio vantaggio per anticipare la scadenza delle concessioni in essere. L’assenza di interesse transfrontaliero certo esclude inoltre l’applicabilità della disciplina europea alla generalità delle concessioni di modesto rilievo economico.

Il Fatto

Titolari di ditte individuali e società esercenti il commercio su aree pubbliche impugnavano davanti al TAR Sicilia la deliberazione di giunta del Comune di Catania n. 146 del 4 agosto 2022 e la connessa proposta n. 159 del 27 luglio 2022, con cui l’ente aveva disposto l’allineamento delle scadenze delle concessioni, anticipandone la cessazione degli effetti al 31 dicembre 2023 per asserito contrasto delle norme di rinnovo con il diritto europeo.

I ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 8 della legge regionale n. 18/1995, dell’art. 9 del regolamento comunale e dell’art. 12 della direttiva Bolkestein, oltre all’eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria: il Comune, sul presupposto di un numero contingentato di autorizzazioni, aveva ritenuto necessaria una procedura concorsuale, senza però aver mai individuato le aree destinate al commercio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale dell’estensione alle concessioni di suolo pubblico dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021 in materia di concessioni demaniali marittime. La “scarsità” del bene costituisce condizione immanente per applicare quelle statuizioni: senza di essa non si giustifica la compressione del potere dei concessionari di ottenere il rinnovo senza confronto concorrenziale.

Il TAR distingue tre situazioni: i limiti negativi discendenti dalla tutela dell’incolumità dei clienti rispetto alla sede stradale, già esaminati dalla Terza Sezione con le sentenze n. 1594 del 2021 e n. 887 del 2022; i limiti positivi ma generici derivanti dalla funzionalizzazione ex art. 97 Cost. degli spazi pubblici; i limiti positivi e specifici ex ante, conseguenza diretta della scarsità dell’offerta. Solo in quest’ultimo caso si giustifica il confronto concorrenziale.

Nel caso concreto il Comune non ha mai contestato di non aver dato attuazione all’art. 9 del regolamento comunale, che impone di individuare con deliberazione consiliare l’ampiezza delle aree e i criteri di assegnazione dei posteggi. Il Collegio ritiene “azzardato” omologare gli spazi pubblici comunali al patrimonio costiero nazionale, la cui attrattiva transfrontaliera è stata riconosciuta dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria.

In assenza di scarsità accertata, il Comune non poteva anticipare la scadenza delle concessioni e avrebbe dovuto applicare l’art. 181, comma 4-bis, del d.l. n. 34/2020. Manca infatti il presupposto per la disapplicazione della norma nazionale. Il TAR aggiunge che la disciplina europea richiede l’interesse transfrontaliero certo, ordinariamente insussistente nelle concessioni di suolo pubblico di superfici ridotte e di non significativo rilievo economico.

Il ricorso è dunque accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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