Inosservanza del principio di alterità nella parificazione del conto economale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 71 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di alterità tra controllore e controllato è indefettibile nel giudizio di conto: la parificazione del conto giudiziale effettuata dallo stesso agente contabile che lo ha reso inficia la validità del provvedimento di parificazione. L’economo è agente contabile ed è personalmente responsabile dell’impiego delle somme ricevute a titolo di anticipazione, dovendo dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione con le finalità delle anticipazioni. La gestione economale è gestione di mera cassa in regime di anticipazione, in deroga al principio di programmazione degli acquisti, e le relative spese sono irregolari quando non previste dal regolamento o non riconducibili a finalità istituzionali. L’irregolarità meramente formale del conto, in assenza di danno erariale e di spese esulanti, non giustifica addebiti a carico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha deferito al Collegio il conto giudiziale reso dall’economo di un Ente locale per l’esercizio finanziario 2020. Il conto è stato depositato in ritardo rispetto al termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto consuntivo previsto dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. e dall’art. 233, comma 1, T.U.E.L..
L’anomalia principale riguarda il visto di regolarità apposto dallo stesso soggetto che cumulava le funzioni di economo e di responsabile del servizio finanziario. Secondo il magistrato istruttore, tale cumulo ha violato i principi di terzietà e alterità, rendendo inidonea la parificazione e prospettando l’improcedibilità. Nel merito erano contestate la mancata correlazione tra spese e anticipazioni, l’omessa rendicontazione periodica e l’inosservanza del regolamento di contabilità dell’Ente. L’agente contabile ha dedotto la grave carenza di organico e il costante monitoraggio dell’organo di revisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal fondamento costituzionale dell’obbligo di resa del conto, rinvenuto negli artt. 81, 97, 100 e 103 Cost., e richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il pubblico denaro deve essere assoggettato alla garanzia della correttezza della sua gestione mediante il conto giudiziale. Il giudizio di conto si contraddistingue per la sua indefettibilità e per la necessità che il conto sia esaminato nella sua interezza.
L’economo rientra nella nozione generale di agente contabile desumibile dall’art. 178 r.d. n. 827/1924. La gestione economale si pone in deroga al principio di programmazione degli acquisti e costituisce gestione di mera cassa in regime di anticipazione. Da ciò deriva la necessità di fondi limitati e la responsabilità personale dell’economo, che deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione con le finalità delle anticipazioni.
Il Collegio conferma i rilievi formali. Quanto alla parificazione, pur prendendo atto delle giustificazioni sulla carenza di personale, ribadisce che il principio di alterità è indefettibile e che la sua inosservanza inficia la validità del provvedimento di parificazione del conto.
Il Collegio rileva tuttavia che la gestione è stata oggetto di costante monitoraggio da parte dell’organo di revisione, che non ha riscontrato spese esulanti dalle finalità istituzionali né ammanchi forieri di danno erariale. A partire dal 2021 l’Ente ha adottato le misure idonee a evitare la sovrapposizione dei ruoli. Le criticità restano dunque circoscritte in un ambito essenzialmente formale, con la conseguenza che, ferma la pronuncia di irregolarità, non v’è luogo ad addebiti a carico dell’agente contabile. Le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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