Esecuzione del giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 193 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione statale è idonea a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il dirigente competente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 411/2023 del 27 giugno 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto dell’interessata a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112 e segg. cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione sull’omesso adempimento confermano la sussistenza dei presupposti del rimedio.
Il passaggio decisivo riguarda il termine dilatorio concesso alle Amministrazioni statali. Il decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, fissa in centoventi giorni il tempo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il Collegio verifica che tale termine è scaduto.
La notificazione della sentenza è avvenuta il 9 luglio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Il TAR richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando, tra le altre, le pronunce di TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto n. 169 del 2024.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, o un dirigente delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il TAR esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 700,00, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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