Esecuzione del giudicato e termine di 120 giorni per la P.A. (TAR Emilia-Romagna n. 147 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito di ottemperanza previsto dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm. presuppone l’inutile decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere tale termine, con conseguente esperibilità del rimedio esecutivo una volta spirato. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione rimasta inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 814/2023 del 06.12.2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato, tra l’altro, ad attribuire alla docente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione.

L’interessata assume che la decisione sia rimasta ineseguita in parte qua, malgrado la regolare notificazione all’Amministrazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 11 marzo 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di ottemperanza. L’Amministrazione, non costituitasi, non ha opposto alcuna difesa sull’inottemperanza.

Il passaggio decisivo riguarda il termine di centoventi giorni. La Corte accerta che esso è scaduto, poiché la sentenza è stata notificata in data 5 aprile 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Il Collegio richiama sul punto una serie di precedenti conformi: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 24.07.2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 09.07.2025; TAR Umbria n. 370 del 03.04.2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 24.09.2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 12.08.2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 30.01.2024.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente direzione ministeriale o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al Commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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