Esecuzione del giudicato: termine di 120 giorni e notifica al domicilio digitale (TAR Emilia-Romagna n. 146 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato decorre dalla notificazione del titolo esecutivo effettuata al domicilio digitale dell’Amministrazione debitrice, idoneo allo scopo. Decorso inutilmente tale termine e accertato il passaggio in giudicato della pronuncia, sussistono i presupposti del rimedio per l’ottemperanza di cui all’art. 112 e segg. cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 635/2023 del 18 ottobre 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire all’interessata, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di euro 3.500,00.
La ricorrente ha dedotto che la decisione è rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 1 luglio 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che dagli atti e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio di cui all’art. 112 e segg. cod. proc. amm. L’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario.
È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 3 giugno 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Su quest’ultimo punto il Collegio richiama espressamente una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024. La notifica al domicilio digitale dell’Amministrazione è dunque sufficiente a far decorrere il termine per l’ottemperanza.
In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.