Carta docente non eseguita: commissario ad acta per il giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 149 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, esperito ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione e del decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La notificazione del titolo giudiziale all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere detto termine. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione dell’omesso adempimento integrano prova dell’inottemperanza. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 217/2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 22 novembre 2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il titolo giudiziale e il suo passaggio in giudicato. L’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento, neppure costituendosi. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio ex artt. 112 e segg. cod. proc. amm.

Il Tribunale verifica il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 20 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato quale domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo.

La soluzione è sostenuta da un orientamento conforme, richiamato ex multis: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024. La notificazione a mezzo PEC al domicilio digitale dell’Amministrazione è quindi sufficiente a far decorrere il termine per l’ottemperanza.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, nessun compenso è liquidato al commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi 1.000,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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