Scudo erariale e preclusione della rivalsa sanitaria escludono il danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 43 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, esclude la responsabilità amministrativa per danno erariale, fuori dai casi di dolo, per i fatti commessi mediante condotte attive nel periodo di vigenza della disciplina emergenziale. Ne deriva che il dirigente che omette la comunicazione prescritta dall’art. 13 legge n. 24/2017 verso il sanitario autore materiale dell’errore non risponde del danno da preclusione della rivalsa, quando quest’ultima sarebbe stata comunque inesperibile per effetto dello scudo erariale. Il nesso causale tra omissione e danno indiretto della struttura sanitaria non può ritenersi sussistente secondo il criterio del più probabile che non, poiché l’azione di rivalsa civile dell’amministrazione, pur astrattamente ammessa dal doppio binario, non presentava nemmeno sufficiente probabilità di essere proposta e di avere esito favorevole. La responsabilità amministrativa, avendo anche funzione punitiva, soggiace allo ius superveniens quando più favorevole al convenuto.

Il Fatto

Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria segnala alla Procura contabile i sinistri di valore superiore a diecimila euro liquidati nel primo semestre 2023. Tra questi figura il caso di un paziente cui, durante una manovra di anestesia subaracnoidea per un intervento programmato al ginocchio, era stata iniettata per errore Clindamicina 600 mg per via intratecale. L’intervento viene sospeso e il paziente trasferito in terapia intensiva, con esiti neurologici e amnesia dell’accaduto.

Esaurita la fase stragiudiziale, la struttura autorizza la definizione transattiva del sinistro e liquida al paziente euro 13.000,00. Le informative prescritte dall’art. 13 della legge Gelli-Bianco vengono però inviate ad altri sanitari e non all’anestesista che aveva materialmente effettuato l’inoculazione erronea. La Procura contabile contesta al direttore degli affari generali e legali di aver così precluso l’azione di rivalsa verso l’unico responsabile dell’errore e chiede il risarcimento del danno corrispondente alla somma pagata. Il convenuto eccepisce il difetto dell’elemento soggettivo e, in subordine, invoca il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non condivide la prospettazione accusatoria e muove dalla disciplina sopravvenuta. L’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, come convertito, limita la responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte ai soli casi in cui il danno sia dolosamente voluto, per i fatti commessi nel periodo emergenziale e fino al termine prorogato al 31 dicembre 2025. La previsione non si applica ai danni cagionati da omissione o inerzia.

La norma, per la sua ampiezza, riguarda tutti i soggetti e tutte le materie comprese nella giurisdizione contabile, senza esclusioni settoriali, e si innesta sulla disciplina della legge Gelli-Bianco prevalendo su di essa per le condotte attive, in quanto più favorevole ai destinatari dell’azione. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di ius superveniens e sanzioni punitive, osservando che la responsabilità amministrativa non ha solo funzione risarcitoria ma anche di deterrenza e sanzionatoria.

Il Collegio concorda con la Procura nel qualificare come omissiva la condotta addebitata al dirigente, con conseguente esclusione dallo scudo. Il sinistro da cui è derivato il danno indiretto è stato però causato da una condotta attiva del sanitario, gravemente colposa: l’inoculazione di un farmaco diverso da quello prescritto. Pertanto l’azione di rivalsa verso l’autore dell’errore non avrebbe in ogni caso potuto essere esperita per effetto del citato art. 21.

La Corte si interroga quindi, incidentalmente, sull’ammissibilità dell’azione di rivalsa civile esperibile dall’amministrazione secondo il principio del doppio binario, previsto dall’art. 9 legge n. 24/2017. L’iniziativa della Procura contabile è improntata all’officiosità e all’obbligatorietà, mentre per la rivalsa civile civili non vi è certezza, né sufficiente probabilità, che sarebbe stata esercitata con esito positivo. Difetta dunque il nesso causale, da valutare secondo il criterio del più probabile che non.

Il convenuto va assolto per inidoneità della condotta a cagionare danno alla pubblica amministrazione, con compensazione delle spese di lite per la novità della questione e assorbimento delle ulteriori istanze ed eccezioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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