Potere riduttivo del danno erariale discrezionale dopo la riforma 2026 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 82 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riforma dell’illecito contabile introdotta dalla legge n. 1 del 2026 non rende obbligatorio l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito da parte del giudice contabile. Una lettura costituzionalmente ed eurounitariamente orientata del comma 1-octies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 impone di qualificare la riduzione del danno come facoltativa e discrezionale, da esercitare o escludere con motivazione congrua e attenta alle specificità del caso concreto. L’automatica falcidia del danno erariale comporterebbe una riduzione secca delle entrate prive della copertura di spesa imposta dall’art. 81 Cost., in contrasto con l’effetto utile del diritto eurounitario in materia di finanza pubblica e con la funzione compensativa e deterrente della responsabilità amministrativa. Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme applicabili, valutata alla luce del grado di chiarezza delle stesse e dell’inescusabilità dell’inosservanza; l’incertezza normativa e il concorso di organi e soggetti esterni nell’azione amministrativa valgono ad escluderla.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un funzionario di un ente locale, geometra in un Comune di circa 3.000 abitanti, chiedendone la condanna al pagamento di € 31.264,04, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Comune per il pregiudizio derivante dal ritardato pagamento di tre crediti certificati e ceduti a un istituto bancario. I crediti scaturivano da rapporti contrattuali perfezionati con società private esecutrici.

Secondo la prospettazione attorea, la condotta inerte del convenuto, stigmatizzata soprattutto dopo la prima pronuncia del Tribunale di Cassino che aveva riconosciuto la legittimità delle cessioni, avrebbe cagionato il danno da ritardo, imputato al convenuto in misura pari al 40%, con ricondurre il residuo 60% all’inefficienza organizzativa dell’ente. Il convenuto ha eccepito l’assenza di colpa grave, la novità della questione giuridica sul conflitto tra disciplina sulla cessione dei crediti e ha invocato l’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla necessità di fissare le coordinate ermeneutiche della riforma del 2026, applicabile ai giudizi pendenti per effetto dell’art. 6 della legge n. 1 del 2026. Il giudice contabile ricostruisce la natura dell’illecito contabile — connotato dagli elementi oggettivi del fatto, del danno e del nesso di causalità e da quello soggettivo del dolo o colpa grave — e ne riafferma la funzione compensativa e deterrente, già riconosciuta dalla giurisprudenza contabile e avallata dalla Corte EDU nel caso Rigolio.

Il punto centrale riguarda il nuovo comma 1-octies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, che pone a carico del responsabile un danno non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda. Il Collegio osserva che la formulazione al presente (“esercita”) e il richiamo del comma 1-bis all'”obbligo di esercizio del potere riduttivo” potrebbero indurre a ritenere il potere vincolato.

Tale lettura è respinta. Il giudice contabile, quale “coscienza finanziaria” della Repubblica, ritiene che una falcidia generalizzata del danno erariale violerebbe i vincoli costituzionali ed eurounitari: la riduzione delle entrate pubbliche, priva di copertura di spesa, determinerebbe uno squilibrio di bilancio in contrasto con l’art. 81 Cost. e con il Fiscal compact, e pregiudicherebbe il recupero integrale dei finanziamenti illecitamente appresi richiesto dal diritto dell’Unione. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 26935 e n. 20701 del 2013 conferma l’estensione dell’azione contabile alla tutela degli interessi finanziari europei, incompatibile con un’astratta riduzione.

Il Collegio valorizza inoltre i passaggi de iure condendo della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024, privi di valore vincolante, e conclude che il potere riduttivo resta rimesso alla discrezionalità del giudice, da esercitare con motivazione adeguata, potendo anche discostarsi dal limite fisso del comma 1-octies ove ricorrano specificità del caso concreto.

Nel merito, il convenuto ha fronteggiato una sopravvenienza normativa speciale su crediti sorti sotto la disciplina anteriore e una complessa azione amministrativa ripartita tra organi politici, amministrativi e soggetti esterni; le sue scelte sono state condizionate dall’andamento dei giudizi civili e dalla linea defensionale del legale incaricato. Tali circostanze escludono la colpa grave, potendosi ravvisare al più una colpa lieve o lievissima. L’azione è pertanto rigettata, con liquidazione delle spese in favore del convenuto in € 1.500,00 ai sensi dell’art. 31 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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