Agente contabile è chi maneggia denaro pubblico, obbligo di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 167 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di agente contabile discende automaticamente dalla legge quando il soggetto, per conto di una pubblica amministrazione, maneggi denaro o altri valori pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione è svolta. Irrilevanti sono le clausole contrattuali che escludano la resa del conto e la circostanza che l’amministrazione nulla abbia contestato in passato. L’obbligo di rendicontazione e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti sorgono dal solo fatto del maneggio di denaro pubblico. Ne deriva che il documento che si limiti a un mero riassunto di cassa, privo di carico, scarico, resti, introito, esito e rimanenza, non integra il conto giudiziale: il conto è improcedibile e l’agente deve rendere un nuovo documento idoneo a rappresentare la gestione.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore del conto giudiziale, riferito all’esercizio finanziario 2021 e vertente sulla gestione del servizio di riscossione delle tasse universitarie di un Ateneo calabrese, ha rimesso gli atti al Collegio rilevando che l’agente contabile aveva depositato, in luogo del conto, un verbale di verifica di cassa, nonostante le reiterate richieste di deposito del conto su modello regolamentare.
L’istituto bancario, costituitosi in giudizio, ha sostenuto di svolgere un mero servizio di cassa e non di tesoreria, di non essere tenuto alla resa del conto e di essersi attenuto alle obbligazioni contrattuali, mai contestate dall’Ateneo. Ha chiesto l’archiviazione con pieno discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte individua il nodo della controversia nella qualificazione giuridica del rapporto: l’istruttore lo ascrive alla tesoreria, l’agente contabile alla mera cassa. Da questa distinzione dipende l’esistenza o meno dell’obbligo di resa del conto, poiché secondo la banca, non essendovi un vero servizio di tesoreria, tale obbligo non sussisterebbe.
Il Collegio muove dalla nozione di agente contabile, ricostruita attraverso l’art. 74 r.d. n. 2440/1923, l’art. 178 del regolamento di contabilità e l’art. 44 r.d. n. 1214/1934: sono tali gli agenti della riscossione, i tesorieri, i consegnatari e chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca negli incarichi loro attribuiti. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13330 del 2010, n. 14891 del 2010, n. 14697 del 2019 e una propria precedente pronuncia, la Corte ribadisce che elementi essenziali della qualifica sono il carattere pubblico dell’ente e del denaro gestito, mentre resta irrilevante il titolo del rapporto — pubblico impiego, servizio, concessione, contratto — potendo anche mancare del tutto.
Elemento qualificante è il maneggio di denaro pubblico: ove ricorra, sussiste l’obbligo di rendere il conto e la giurisdizione contabile. Nel caso concreto, l’attività di riscossione delle tasse universitarie per conto di un ente pacificamente pubblico comporta inequivocabilmente quel maneggio, sicché la banca deve ritenersi tenuta alla rendicontazione. Irrilevanti, osserva la Corte, sono sia il silenzio del contratto sull’obbligo di resa del conto, sia la mancata contestazione dell’Ateneo, poiché la qualifica discende automaticamente ex lege.
Quanto all’idoneità del documento, il Collegio conviene con l’istruttore: il verbale di verifica di cassa non rappresenta la gestione e non consente la verifica sostanziale delle risultanze. Il conto è pertanto improcedibile, con obbligo per l’agente di presentare un nuovo documento comprendente carico, scarico, resti, introito, esito e rimanenza ai sensi dell’art. 616 r.d. n. 827/1924. La mancata compilazione esporrà l’agente al giudizio di resa di conto a istanza della Procura erariale ovvero alla compilazione d’ufficio a sue spese. Le spese sono compensate, stante la natura in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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