Sul consegnatario di beni immobili non grava debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 47 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di soli beni immobili non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia presuppone operazioni di carico e scarico, tipiche dei beni mobili, ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. Sul consegnatario di immobili grava un mero debito di vigilanza, che non impone la presentazione del conto. Ne consegue che il giudizio di conto instaurato nei suoi confronti va dichiarato improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia.

Il Fatto

Il magistrato relatore ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità del conto giudiziale reso dal consegnatario dei beni di un Comune per l’esercizio finanziario 2020. Nella relazione di irregolarità si è rappresentato che il conto contiene una elencazione generale di beni immobili iscritti nell’inventario, privi dei requisiti minimi per individuare con esattezza i beni dati in consegna e da custodire.

Secondo il relatore, i beni immobili e quelli assimilati a fini inventariali, pur richiedendo la nomina del consegnatario, sono esclusi dal giudizio di conto, perché non rientrano nel concetto di custodia o maneggio. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese. L’agente contabile non è comparso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la nozione di agente contabile muovendo dall’art. 178 del regio decreto n. 827/1924, che qualifica come tali coloro che hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie. Lo stesso Regolamento, all’art. 22, prevede che tutti gli oggetti mobili debbano essere dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario, mentre l’art. 32 esclude la resa del conto per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza.

Richiamato l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che configura il consegnatario come il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna, la Corte delinea la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece il soggetto che, presso la singola articolazione funzionale, riceve i beni assegnati per l’uso all’ufficio e ne assume la sorveglianza.

Il Collegio precisa che, ove la giacenza presso i singoli uffici ecceda per qualità o quantità la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata a un continuativo rifornimento e configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta al giudizio di conto. La Corte si colloca nel solco della propria giurisprudenza, richiamando Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025 e Sez. Abruzzo n. 109/2025.

Discende da tali premesse che non può sussistere debito di custodia per una gestione di beni immobili, mancando i caratteri tipici dell’obbligo connessi alla gestione di cassa e di magazzino. Il concetto stesso di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con conseguente incompatibilità con la gestione immobiliare, come già affermato da Corte conti Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 15.10.2015, Sez. giur. Trentino-Alto Adige-Trento n. 39 del 21.9.2017 e Sez. Campania nn. 561-564/2023. Nel caso concreto i beni elencati sono immobili e non è stata svolta alcuna attività di custodia o maneggio.

Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto, escluso ogni obbligo di custodia in capo al consegnatario, qualificabile come agente amministrativo. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto di effettiva custodia e non di mera vigilanza. Essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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