Responsabilità contabile per contributi agricoli percepiti senza valido titolo giuridico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 30 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile può utilizzare, ai fini della decisione, gli elementi probatori raccolti in un diverso giudizio — ivi comprese le dichiarazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini penali — quali indizi gravi, precisi e concordanti, senza che a ciò ostino i diversi regimi probatori. La differente regola di giudizio tra processo penale e giudizio erariale impedisce di attribuire rilevanza automatica alla sentenza penale di assoluzione, non irrevocabile e comunque fondata su un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio estraneo al processo contabile, che si basa sul criterio del più probabile che non. Il soggetto che richiede contributi agricoli deve essere titolare di un valido titolo giuridico, debitamente documentato, che gli attribuisca la disponibilità della particella di terreno; la mancanza di tale titolo rende illecita la percezione del contributo, non potendo assumere rilevanza l’asserito possesso materiale del fondo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, con sentenza depositata il 1° luglio 2024, ha condannato la ricorrente al pagamento in favore della Regione di 41.881,59 euro (oltre accessori), di cui una parte in solido con l’altro appellante, per la illecita percezione di contributi pubblici in agricoltura. Le somme erano state ottenute negli anni 2016, 2017 e 2018 mediante domande corredate da falsi contratti di affitto o comodato di terreni e da un falso contratto di compravendita di titoli.
La vicenda era emersa da un’indagine della Guardia di Finanza: numerosi proprietari dei terreni utilizzati avevano dichiarato di non aver mai sottoscritto i contratti o di averli sottoscritti nella convinzione di trattare con l’altro appellante. I due condannati hanno proposto appello, contestando il valore probatorio delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, il mancato ammesso della prova testimoniale e il coinvolgimento dell’operatore del C.A.A.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello affronta anzitutto il primo motivo, sul valore delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza. Richiamando la giurisprudenza contabile consolidata, i giudici affermano che il giudice erariale può utilizzare, in forza del principio di unicità della giurisdizione, le prove raccolte in un diverso giudizio, attribuendo loro anche valore decisivo. Gli elementi formati nell’indagine penale rilevano quali indizi gravi, precisi e concordanti, valutabili nel contraddittorio delle parti.
La Corte precisa che il giudice contabile è libero di valutare le acquisizioni del processo penale persino se ivi dichiarate inutilizzabili, data la diversità dei regimi probatori e l’assenza di una norma che ne autorizzi l’estensione analogica del divieto. Nel caso concreto le dichiarazioni risultano rilevanti, tanto più per la mancata produzione, da parte degli appellanti, di documentazione contraria.
Quanto alla sentenza civile invocata dagli appellanti, essa riguarda un solo fondo e la posizione di un’unica parte, ed è stata decisa per ragioni procedurali, legate al mancato tempestivo disconoscimento della scrittura privata. La sentenza penale di assoluzione, inoltre, non è irrevocabile: difetta il requisito dell’irrevocabilità necessario per l’efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. La formula “perché il fatto non sussiste” non implica necessariamente l’insussistenza del fatto materiale, potendo esprimere la mancanza di un singolo elemento della fattispecie.
Decisiva è la diversità delle regole di giudizio: il processo penale esige la prova oltre ogni ragionevole dubbio, mentre il giudizio erariale si fonda sul criterio del più probabile che non. La Corte supera così anche il secondo motivo: il giudice contabile ha potere discrezionale di ammettere la prova testimoniale, con decisione motivata. La prova richiesta non era idonea, poiché le dichiarazioni rese in atto pubblico potevano essere contestate solo con querela di falso o idonea documentazione, e perché la disponibilità dei terreni esige un valido titolo giuridico documentato, non la mera disponibilità materiale.
Quanto al terzo motivo, la Corte conferma la giurisdizione contabile sugli operatori dei C.A.A., tenuti a rispondere in solido con il percettore in caso di attiva partecipazione alla compilazione di domande false. La condanna dell’operatore è stata correttamente limitata al solo anno 2017, in cui egli operava presso il C.A.A. ed è emerso come autentico dominus della vicenda. Le condanne per dolo sono confermate, con spese del grado a carico degli appellanti soccombenti in via solidale.
Nota della Redazione
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