Rinnovo del procedimento disciplinare militare e sanzioni di corpo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 107 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari militari, il rinnovo del procedimento disciplinare ex art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010 è subordinato alla sola adozione del provvedimento di autotutela, anche contenziosa, e non alla definitività della decisione che ha annullato gli atti: il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla data in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza dell’annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela. La clausola “senza ritardo” di cui all’art. 1398, comma 1, C.O.M. non impone l’immediatezza dell’azione disciplinare, ma una ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutare in rapporto alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari. Nelle sanzioni di corpo il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei fatti, della evidente sproporzionalità e della palese irrazionalità, non potendo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, militare in servizio presso un reparto dell’Esercito, impugna il decreto con cui il Comando di Brigata ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo di tredici giorni di consegna di rigore. L’addebito origina dalle dichiarazioni rese il 2.10.2023 al Comandante di Reggimento, con cui la militare denunciava presunte violenze fisiche, psicologiche e sessuali da parte del proprio superiore diretto. Tali accuse, ritenute infondate dall’amministrazione, sono state qualificate come lesive della dignità, dell’onore e del prestigio del superiore, in violazione degli artt. 732 e 733 del d.P.R. n. 90/2010.

Un primo procedimento si era concluso con atto del 7.5.2024, poi annullato. Il ricorso gerarchico avverso quella prima sanzione era stato parzialmente accolto con decreto del 26.8.2024, che ha disposto il rinvio degli atti al Comando di corpo ai sensi dell’art. 1373 C.O.M. Il nuovo procedimento è stato avviato con contestazione del 4.9.2024 e si è chiuso con la sanzione impugnata. La ricorrente censura il rinnovo, la motivazione, la tempestività dell’azione disciplinare e la proporzionalità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza istruttoria, ritenendo la documentazione richiesta non necessaria al decidere. Nel merito, il ricorso è dichiarato infondato. Il primo motivo è disatteso perché la rinnovazione del procedimento ex art. 1373 C.O.M. presuppone solo l’intervenuto annullamento per autotutela, anche contenziosa, e non la definitività della decisione sul ricorso gerarchico. Il termine perentorio di sessanta giorni decorre, per espressa previsione normativa, dalla data di adozione del provvedimento di autotutela, e tale scansione risulta rispettata.

La sentenza del TAR Sicilia n. 693/2016, invocata dalla ricorrente, è ritenuta non pertinente, poiché concerne un’ipotesi di riavvio conseguente a una sentenza di annullamento e non a un provvedimento amministrativo di autotutela. Il Collegio condivide anzi l’argomento di quel precedente secondo cui la norma mira a evitare l’assurda conseguenza di costringere l’amministrazione a riattivare il procedimento prima della scadenza del termine per impugnare la decisione che ha annullato la sanzione originaria.

Il secondo motivo è respinto perché il provvedimento impugnato risulta compiutamente motivato e sorretto da una completa istruttoria. Le dichiarazioni di numerosi militari confermano la rettitudine e la correttezza del superiore, smentendo la ricostruzione della ricorrente. Il verbale sottoscritto fa piena prova fino a querela di falso. Le percezioni riferite dalla militare circa un presunto interesse sessuale del superiore restano considerazioni personali non confermate e si scontrano con gli elementi istruttori acquisiti.

Il terzo motivo, sulla tardività dell’azione disciplinare, è disatteso applicando l’art. 1398, comma 1, C.O.M. La locuzione “senza ritardo” va intesa secondo ragionevolezza e non come immediatezza, come chiarito dal Cons. Stato Sez. II n. 5344 del 2023. L’avvio dell’11.3.2024 si giustifica con la complessità dell’accertamento e con la segnalazione alla Procura Militare del 5.10.2023.

Il quarto motivo è respinto: la valutazione sulla gravità dell’infrazione e sulla conseguente sanzione è espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità, come ribadito dal Cons. Stato Sez. II n. 7886 del 2023. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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