Ottemperanza per Carta Docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2891 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, la mancata esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, non contestata dall’amministrazione, integra gli estremi della inottemperanza. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvederà in luogo dell’amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio economico della “Carta Docente” per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24. La sentenza, divenuta definitiva, era stata notificata al Ministero. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, necessario prima di poter agire in ottemperanza. La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, in favore della ricorrente.
L’amministrazione resistente, costituitasi con una memoria di stile, non ha formulato deduzioni circa l’avvenuto adempimento né ha fornito indicazioni sullo stato della procedura. Il giudice ha quindi ritenuto il credito non contestato sia nell’an che nel quantum, configurandosi i presupposti per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha accertato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al pagamento integrale delle somme dovute. Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.
La sentenza ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente che ha dichiarato di aver anticipato le spese.
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Nota della Redazione
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