Moltiplicatore pensionistico per il personale di polizia escluso dall’ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 12 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluso dall’istituto dell’ausiliaria, che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e il cui trattamento pensionistico sia liquidato, in tutto o in parte, con il sistema contributivo. In tal caso il montante individuale dei contributi è determinato aggiungendo alla base imponibile dell’ultimo anno di servizio un incremento pari a cinque volte la base stessa, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione: il moltiplicatore non sostituisce la base imponibile, ma vi si somma. L’INPS che si limiti a moltiplicare per cinque la base, senza aggiungervi quest’ultima, applica un incremento pari a sole quattro volte e viola la norma. Il diritto al ricalcolo comporta la rideterminazione della pensione e la corresponsione degli arretrati, con la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 1° febbraio 1989 al 1° marzo 2021, quando è stata collocata in pensione per raggiungimento del limite di età ordinamentale di sessanta anni, con la qualifica di Assistente Capo. È titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto e liquidato dall’INPS di Torino a decorrere dal 1° marzo 2021.
Non potendo accedere all’istituto dell’ausiliaria, perché appartenente al personale escluso, ha chiesto all’Istituto il ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, il c.d. moltiplicatore. La richiesta, decorsi centoventi giorni, è rimasta senza riscontro e il trattamento è stato liquidato con un importo lordo annuo che, secondo la prospettazione di parte, non teneva conto del beneficio. Da qui il ricorso alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla corresponsione degli arretrati.
La Motivazione della Corte
La Sezione accoglie il ricorso. L’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 prevede che, per il personale escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, il montante individuale dei contributi sia determinato con l’incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
Il giudice ricostruisce l’ambito soggettivo della norma richiamando l’art. 1 dello stesso decreto legislativo: destinatario è il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il cui ordinamento, smilitarizzato con la legge n. 121/1981, non contempla l’istituto dell’ausiliaria.
Nel caso concreto sussistono tutti i requisiti: la ricorrente proviene dalla Polizia di Stato, è stata collocata in pensione per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto e non ha potuto optare per l’ausiliaria. La Corte richiama la giurisprudenza contabile favorevole, tra cui Sez. giurisd. Calabria n. 229/2024 e Sez. giurisd. Sardegna n. 118/2025, nonché il proprio precedente Sez. giurisd. Piemonte n. 89/2024.
Il nodo interpretativo riguarda il calcolo. L’INPS ha applicato il moltiplicatore senza aggiungere la base imponibile all’incremento, realizzando di fatto un aumento di sole quattro volte. La Corte condivide l’opposto indirizzo, espresso da Corte conti, Sez. Basilicata n. 65/2025: all’imponibile retributivo dell’ultimo anno va aggiunto l’importo pari a cinque volte tale imponibile. Il quid pluris è, per definizione linguistica, ciò che si aggiunge a un dato di riferimento, non ciò che lo sostituisce.
La Corte prende atto della rettifica operata in udienza dalla difesa dell’Istituto, che ha espunto la precedente dichiarazione di avvenuta applicazione del moltiplicatore, e dichiara il diritto della ricorrente alla determinazione del montante con l’incremento previsto dalla norma, con conseguente rideterminazione della pensione. Condanna l’INPS alla corresponsione degli arretrati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.
Nota della Redazione
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