Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 8 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità amministrativa mediante il rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice di giustizia contabile non costituisce cessazione della materia del contendere. Essa integra una fattispecie estintiva speciale, alternativa al rito ordinario e con funzione deflattiva, che presuppone il previo parere concorde del pubblico ministero, il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma determinata dal collegio nel termine perentorio fissato e si conclude con sentenza dichiarativa della definizione del giudizio nei confronti dei soli istanti. Il modello non è riconducibile né agli istituti processualcivilistici della rinuncia agli atti o all’azione e dell’inattività delle parti, né alle ipotesi disciplinate dagli artt. 110 e 111 del codice di giustizia contabile. La sentenza pronunciata in primo grado è non impugnabile, e la definizione anticipata non preclude la prosecuzione del giudizio ordinario nei confronti dei convenuti non ammessi.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio cinque soggetti — quattro dipendenti dell’Università di Pisa e un concorrente esterno — chiedendone la condanna solidale al risarcimento di € 174.450,81 in favore dell’ateneo. L’addebito riguarda la restituzione alla Commissione europea di fondi già percepiti per un progetto di ricerca, che all’esito di una ispezione dell’OLAF erano stati ritenuti non ascrivibili al progetto per € 157.698,10, oltre penale e interessi.
Due convenute, rispettivamente responsabile dell’ufficio di segreteria e impiegata a tempo determinato, hanno proposto istanza di rito abbreviato offrendo il pagamento del 25% della quota loro contestata, pari a € 9.812,86 ciascuna. La Sezione ha ammesso le istanti con decreto, assegnando il termine per il versamento e fissando la camera di consiglio per gli adempimenti. Le parti hanno documentato il pagamento, avvenuto nel giugno 2025, e il pubblico ministero ha chiesto la definizione della pretesa originaria.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la qualificazione giuridica della definizione del giudizio conseguente all’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato. La Sezione muove dalla lettera dell’art. 130, comma 1, del CGC, che configura il rito abbreviato come alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario.
Il collegio richiama il comma 6, che impone di determinare la somma dovuta e di fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, e la camera di consiglio nella quale accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione. Il comma 8 prevede la definizione con sentenza e la pronuncia sulle spese; il comma 9 la non impugnabilità della sentenza di primo grado; il comma 10 la prosecuzione con il rito ordinario in caso di mancato accoglimento o di omesso pagamento.
Dagli atti emerge il tempestivo e regolare versamento in favore dell’Università di Pisa delle somme definite in sede di ammissione. Sussistono dunque i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 130 del CGC.
La Corte precisa la natura dell’istituto: si tratta di definizione alternativa al giudizio, secondo il tenore letterale della norma, e non di una cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento è stato solo parziale. Configura invece una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile, per rinuncia agli atti, rinuncia all’azione e inattività delle parti, né alle ipotesi del codice di giustizia contabile degli artt. 110 e 111, richiamando sul punto un proprio precedente.
Quanto alle spese, la Sezione le pone a carico delle convenute ammesse al rito abbreviato, liquidandole come da dispositivo, in coerenza con la propria giurisprudenza e con quella di altre sezioni.
Nota della Redazione
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